Sentenza n. 11226/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad - Pakistan a seguito della comunicazione ex art. 44 comma 5 del D.L. 73/2022 e 27 comma 1 ter del D.Lgs. n. 286/98, trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera all'Ambasciata di Italia ad Islamabad - prot. n. P-MT/L/Q/2023/105515 - per il rilascio di visto di ingresso per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione e formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in relazione alla comunicazione trasmessa dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Matera, concernente il rilascio di un visto di ingresso per lavoro stagionale. Il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta e aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. La doglianza consisteva nell'inerzia dell'amministrazione, nonostante l'esistenza di un obbligo di provvedere e il decorso del termine per la conclusione del procedimento. Il provvedimento richiama la comunicazione ex art. 44, comma 5, d.l. 73/2022 e art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998, nonché la sospensione prevista dal d.l. 145/2024, ritenuta non più suscettibile di protrarsi indefinitamente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre un termine ragionevole. In particolare, la richiesta di convocazione era collegata all'ottenimento del nulla osta al lavoro; inoltre, il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024 impediva di giustificare un'ulteriore protrazione della sospensione del procedimento, che doveva essere risolta dall'amministrazione competente, anche previa eventuale sollecitazione della sede diplomatica. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Islamabad sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, se anteriore, e a concludere il procedimento nei successivi 60 giorni. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, considerando l'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 44, comma 5, d.l. 73/2022
Richiamato quale base della comunicazione relativa all'attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso.
art. 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione alla procedura per il rilascio del visto di ingresso per lavoro stagionale.
d.l. 145/2024
La sospensione prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione deve risolvere la situazione e procedere alla definizione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sia dimostrata, da un lato, l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e, dall'altro, la protrazione dell'inerzia oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole.
- Quando il richiedente abbia già ottenuto il nulla osta necessario e abbia chiesto alla sede diplomatica la convocazione per formalizzare la domanda di visto, l'amministrazione non può omettere indefinitamente l'attivazione e la conclusione del procedimento.
- Una sospensione procedimentale prevista dalla legge non legittima un'inerzia indefinita: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione, anche mediante le interlocuzioni necessarie con la sede diplomatica, e definire il procedimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può imporre all'amministrazione termini distinti per la convocazione dell'interessato e per la successiva conclusione del procedimento.
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