Sentenza n. 5976/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 302/2025, depositata e resa pubblica il 14.04.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 1593/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 302/2025, relativa all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 302/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza dedurre l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e definitivo il titolo giudiziale, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non aveva dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla sentenza né aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Ha invece respinto, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato l'amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
per l'esecuzione del giudicato
Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'attuazione del giudicato non eseguito dall'amministrazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza territoriale di questo Tribunale
Individua la competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva e ritardo nell'esecuzione del giudicato
Prevede la possibilità di astreinte, che nel caso concreto è stata negata allo stato, con riserva di eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni previsto ... per l'avvio dell'esecuzione
Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione giudiziale delle obbligazioni pecuniarie a carico dell'amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato dal giudice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza verifica la corretta e puntuale attuazione del giudicato e mira a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia, negata dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economiche e finanziarie; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive.
- L'inottemperanza sussiste quando, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l'amministrazione non dimostri l'adempimento del giudicato né fornisca una giustificazione della propria inerzia.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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