Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32410/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per plurime violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in concorso con Valentin Hajdari. La difesa ha dedotto: (i) violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p. per omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti relativi al sequestro di kg 1,147 di cocaina del 25/01/2022 (mancanza del provvedimento di iscrizione e della convalida del sequestro); (ii) carenza di motivazione sul punto centrale: l'imputazione al capo 3) riguarda fattispecie tra il 17/12/2021 e il 26/03/2022, mentre l'ordinanza valorizza prevalentemente indizi raccolti tra il 12/03/2022 e giugno 2022 (intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione e sopralluoghi). La difesa ha lamentato l'assenza di spiegazioni sul perché tale quadro indiziario successivo possa essere ritenuto decisivo per fatti antecedenti e ha inoltre rilevato che fatti posteriori sono iscritti in diverso procedimento (n. 917/2022 R.G.N.R.). Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio sul primo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rigettato il primo motivo relativo alla mancata trasmissione degli atti: la difesa non ha dimostrato che quegli atti fossero stati trasmessi al G.i.p. e poi omessi al Tribunale, e la mancata convalida del sequestro da parte del P.M. non incide sulla valutazione probatoria ai fini cautelari. Ha invece accolto in parte il secondo motivo: c'è carenza di motivazione nella parte in cui il Tribunale non ha spiegato in che modo gli indizi raccolti a partire dalla metà di marzo 2022 possano fondare, in modo congruo e specifico, il concorso della Nastase nelle condotte contestate nel periodo 17/12/2021-26/03/2022. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti, qui utilizzata come titolo di imputazione per le detenzioni e cessioni contestate; la Corte la indica come fatto materiale contestato ma non approfondisce la norma in sé

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare omessa trasmissione di atti al tribunale del riesame; la Corte ricorda che l'omessa trasmissione determina la caducazione dell'ordinanza solo se gli atti non trasmessi sono stati determinanti per la misura e che gravava sulla difesa l'onere di dimostrare questa determinante rilevanza

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato dalla difesa in relazione agli atti presentati a sostegno dell'ordinanza di custodia; la Corte osserva che non è stato affermato che tali atti fossero stati trasmessi al G.i.p. e poi omessi al Tribunale

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma evocata per la competenza in sede di rinvio: la Corte rinvia il giudizio al Tribunale di Ancona ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di alcuni atti di indagine comporta l'annullamento dell'ordinanza cautelare solo se quegli atti, non trasmessi, sono stati determinanti per l'applicazione della misura: grava sull'indagato l'onere di indicare e dimostrare tale determinante rilevanza
  • La mancata convalida del sequestro da parte del pubblico ministero non annulla automaticamente la rilevanza probatoria del materiale sequestrato ai fini della valutazione cautelare; può incidere esclusivamente sui profili della restituzione della cosa
  • Quando l'imputazione provvisoria ha una precisa collocazione temporale, il giudice delle misure deve motivare in modo specifico come e perché gli indizi raccolti in periodo successivo siano ritenuti idonei a dimostrare il coinvolgimento dell'indagato nei fatti antecedenti: non è sufficiente evocare in termini generici che l'imputazione sia "aperta" o soggetta a precisazioni
  • Gli elementi indiziari vanno valutati in modo coordinato e non frazionato; tuttavia la loro portata deve essere congruamente collegata al contenuto della imputazione provvisoria e non si possono attribuire ad essa elementi di fatto che rilevano solo per procedimenti autonomi senza adeguata spiegazione
  • Il pubblico ministero non è obbligato a fornire al G.i.p. e al tribunale del riesame l'integralità degli atti d'indagine per richiedere una misura cautelare, ma la documentazione effettivamente utilizzata a fondamento della misura deve consentire una motivazione adeguata e specifica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.