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Risoluzione

Risoluzione n. 122 del 29/11/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per operazioni di emersione non concluse entro il 31 dicembre 2010 per cause oggettive, è possibile sostituire il rimpatrio fisico con il rimpatrio giuridico tramite fiduciaria residente, mantenendo gli effetti dello scudo fiscale. Vengono indicati gli adempimenti della fiduciaria, gli obblighi del contribuente e la disciplina dei redditi prodotti nel periodo intermedio.

Rimpatrio giuridico di attività detenute all’estero ai fini della procedura di emersione

Consulenza giuridica sul rimpatrio di attività detenute all’estero

La risoluzione affronta il caso di contribuenti che hanno avviato la procedura di emersione di attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ma che non riescono a completare il rimpatrio fisico entro il termine ultimo del 31 dicembre 2010 per cause oggettive non dipendenti dalla loro volontà. L’Agenzia delle Entrate chiarisce se e come possano essere salvaguardati gli effetti delle dichiarazioni riservate già presentate.

Quadro normativo e termini richiamati

Il documento richiama:

  • l’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
  • la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009;
  • la circolare n. 50/E del 30 novembre 2009;
  • la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010;
  • la circolare n. 45/E del 13 settembre 2010;
  • l’articolo 14, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Viene ribadito che, in presenza di cause ostative non dipendenti dall’interessato, le operazioni di emersione possono produrre effetti purché siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata, individuata nel 31 dicembre 2010 come termine ultimo per il completamento con effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione.

Quesito posto dall’Associazione

L’Associazione rappresenta che numerose operazioni avviate tramite società fiduciarie con procedura di rimpatrio fisico non possono essere concluse entro il 31 dicembre 2010 a causa di difficoltà oggettive, tra cui:

  • persistenza di contenziosi con i gestori esteri;
  • difficoltà nella liquidazione delle attività;
  • altre cause ostative già esistenti alla data della dichiarazione riservata.

Si chiede quindi quali operazioni possano essere compiute per non vanificare il rimpatrio già avviato.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’Associazione suggerisce di fare ricorso al cosiddetto "rimpatrio giuridico", affidando le attività estere a una società fiduciaria residente mediante un contratto di amministrazione di beni senza intestazione.

Valutazione dell’Agenzia: continuità degli effetti della dichiarazione riservata

L’Agenzia richiama innanzitutto il principio già espresso nelle circolari precedenti: se alla data fissata dalla normativa le operazioni di emersione non sono concluse per cause oggettive, gli effetti della dichiarazione riservata si producono comunque, a condizione che le operazioni vengano perfezionate entro un termine ragionevolmente vicino a quello previsto dalla norma.

La risoluzione precisa che, entro la data stabilita, il contribuente deve:

  • aver corrisposto l’imposta straordinaria all’intermediario;
  • aver avviato le procedure necessarie per consentire l’effettivo rimpatrio e/o la regolarizzazione.

In tali ipotesi, gli effetti dello scudo fiscale decorrono dalla data di pagamento dell’imposta straordinaria, con riferimento all’importo indicato nella dichiarazione riservata che viene prodotta in via definitiva al momento della rimozione delle cause ostative.

Ammissibilità del rimpatrio giuridico in sostituzione di quello fisico

L’Agenzia concorda con la soluzione proposta e ritiene legittima la modifica della modalità originaria di emersione, passando dal rimpatrio fisico al rimpatrio giuridico, al fine di non pregiudicare gli effetti delle dichiarazioni riservate già presentate.

Viene chiarito che:

  • il rimpatrio fisico consiste nel trasferimento materiale delle attività in Italia e nel successivo conferimento dell’incarico a un intermediario residente per custodia, deposito, amministrazione o gestione;
  • il rimpatrio giuridico prevede il medesimo conferimento dell’incarico a un intermediario residente, senza necessità di trasferimento materiale delle attività nel territorio dello Stato.

In entrambi i casi:

  • le attività sono custodite, amministrate e gestite da un intermediario finanziario italiano;
  • si apre un rapporto continuativo intestato al cliente presso l’intermediario;
  • l’intermediario rileva, controlla e, se del caso, segnala le movimentazioni alle autorità competenti ai fini dei controlli sui capitali.

Obblighi della società fiduciaria e del contribuente

Il conferimento dell’incarico alla fiduciaria comporta, in forza del mandato professionale, l’obbligo per quest’ultima di adempiere agli obblighi sostanziali e formali previsti dalle leggi italiane, indipendentemente dal luogo di effettivo deposito delle attività.

Tra gli adempimenti della fiduciaria sono indicati:

  • applicazione delle ritenute;
  • applicazione delle imposte sostitutive;
  • effettuazione delle comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.

Il contribuente, a sua volta, deve:

  • conferire il mandato di amministrazione alla stessa società fiduciaria presso la quale ha presentato l’originaria dichiarazione riservata;
  • comunicare alla fiduciaria ogni informazione sui flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, relativi ai beni rimpatriati;
  • astenersi dal compiere atti di gestione o amministrazione senza preventiva informazione alla fiduciaria.

Nuova dichiarazione riservata e presa in carico delle attività

Alla data in cui la società fiduciaria prende in carico le attività sulla base del mandato, essa deve rilasciare al contribuente una copia di una nuova dichiarazione riservata:

  • nella nuova dichiarazione non deve essere barrata la casella delle cause ostative;
  • deve essere indicato il medesimo importo delle attività riportato nella dichiarazione di emersione originaria.

Regime fiscale dei redditi successivi e obblighi dichiarativi

Se la fiduciaria non è tenuta ad applicare una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi riferibili al patrimonio rimpatriato, il contribuente deve dichiarare i redditi imponibili delle attività rimpatriate nella dichiarazione annuale dei redditi.

Inoltre, qualora si verifichino prelievi definitivi dal rapporto di amministrazione, inclusa la chiusura del rapporto, oppure operazioni e contratti che determinano la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o ad altre attività patrimoniali oggetto di rimpatrio, la fiduciaria deve compilare il modello 770, quadro SO.

Redditi percepiti nel periodo intermedio

La risoluzione affronta anche il caso di redditi percepiti tra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della seconda dichiarazione riservata. Tali redditi devono essere:

  • assoggettati a tassazione dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, oppure
  • comunicati alla fiduciaria ai fini della tassazione alla fonte.

La tassazione può avvenire mediante criterio analitico o presuntivo, ai sensi del comma 8 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 350 del 2001 e successive modificazioni.

Conclusione operativa

La conclusione della risoluzione è che, nei casi in cui il rimpatrio fisico non possa essere completato entro il 31 dicembre 2010 per cause oggettive non imputabili al contribuente, la procedura di emersione può validamente proseguire e concludersi tramite rimpatrio giuridico, affidando le attività alla medesima fiduciaria già coinvolta nell’originaria dichiarazione riservata. In tal modo si preservano gli effetti della procedura di scudo fiscale già avviata.

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