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Risoluzione

Risoluzione n. 125 del 6/12/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando non è necessario inviare un nuovo modello EAS in presenza di variazioni dei dati del rappresentante legale o dell’ente. Se tali variazioni risultano già comunicate all’Amministrazione finanziaria tramite i modelli AA5/6 o AA7/10, non occorre ripresentare l’EAS. Il documento riepiloga inoltre le modalità e i termini di comunicazione delle variazioni per soggetti non titolari e titolari di partita IVA, compresa la Comunicazione Unica per chi è iscritto al Registro imprese o al R.E.A.

Chiarimenti sulla presentazione del modello EAS in caso di variazione dei dati del rappresentante legale o dell’ente

Chiarimenti sulla variazione dei dati nel modello EAS

La risoluzione affronta un dubbio applicativo relativo alla presentazione del modello EAS, previsto dall’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il tema centrale è stabilire se, in caso di variazione del rappresentante legale o di altri dati dell’ente, debba essere trasmesso un nuovo modello entro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione.

Finalità del modello EAS

L’Amministrazione richiama la funzione del modello EAS: acquisire dati e notizie utili a conoscere e monitorare gli enti associativi, al fine di tutelare le reali forme associative agevolate dal legislatore e concentrare l’attività di controllo fiscale sulle pseudo-associazioni. In coerenza con tale finalità, le istruzioni al modello prevedono, salvo alcuni dati espressamente indicati, la ripresentazione del modello quando i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali subiscano variazioni.

Esclusione dell’obbligo di nuovo modello EAS in presenza di dati già noti all’Amministrazione

La risoluzione precisa che non è necessario presentare un nuovo modello EAS per comunicare la variazione dei dati del rappresentante legale o dell’ente quando tali informazioni risultino già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Il chiarimento si fonda anche sull’esigenza, richiamata in precedenti documenti di prassi e in attuazione dello Statuto del contribuente, di evitare duplicazioni di comunicazioni già effettuate verso la pubblica amministrazione.

In particolare, non occorre ripetere nel modello EAS le variazioni delle sezioni:

  • "Dati relativi all’Ente", se già comunicate nel quadro B "Soggetto d’imposta" del modello AA5/6 o AA7/10;
  • "Rappresentante legale", se già comunicate nel quadro C "Rappresentante" dei medesimi modelli.

Comunicazione delle variazioni per soggetti non titolari di partita IVA

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, la variazione dei dati precedentemente comunicati deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate tramite il modello AA5/6, denominato "Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione".

Le modalità di presentazione indicate sono le seguenti:

  • presentazione diretta, anche tramite persona appositamente delegata;
  • spedizione postale con raccomandata a uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, indipendentemente dal domicilio fiscale;
  • trasmissione telematica diretta tramite Fisconline;
  • trasmissione tramite intermediari abilitati mediante Entratel.

Comunicazione delle variazioni per soggetti titolari di partita IVA

Per i soggetti titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche, l’art. 35, comma 3, del DPR 633/1972 impone la comunicazione delle variazioni dei dati precedentemente comunicati entro trenta giorni dalla data della variazione. Tale comunicazione va effettuata mediante il modello AA7/10, cioè "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA".

Anche per questo modello sono previste le seguenti modalità:

  • presentazione diretta, anche tramite delegato;
  • invio postale con raccomandata a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate;
  • trasmissione telematica diretta tramite Fisconline;
  • trasmissione tramite intermediari abilitati con Entratel.

Imprese iscritte nel Registro delle Imprese o soggette a denuncia al R.E.A.

Se il soggetto d’imposta è tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure alla denuncia al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative), la variazione dei dati deve essere comunicata tramite la Comunicazione Unica. Questa va inviata all’ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico e contiene anche il modello AA7/10 con le variazioni intervenute.

Conclusione operativa

Il principio affermato è che il nuovo modello EAS non va ripresentato per variazioni già rese note all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli anagrafici e fiscali AA5/6 o AA7/10. L’adempimento resta invece dovuto nei casi in cui le variazioni rilevanti ai fini fiscali non siano già state comunicate con tali strumenti.

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