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Risoluzione

Risoluzione n. 120 del 22/11/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le borse di studio erogate dalle università per attività di ricerca post-lauream sono esenti da IRPEF, anche se non collegate alla frequenza di un dottorato di ricerca. La conclusione si fonda sul combinato disposto dell’art. 6, comma 6, della legge n. 398/1989 e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998, nonché sulla natura delle borse descritte nel regolamento del Politecnico.

Esenzione IRPEF per borse di studio per ricerca post-lauream

Esenzione IRPEF per borse di studio per attività di ricerca post-lauream

La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle borse di studio che un Politecnico intende istituire per attività di ricerca post-lauream. Il punto centrale è stabilire se tali somme debbano essere assoggettate a IRPEF oppure possano beneficiare dell’esenzione prevista dalla normativa richiamata.

Quesito posto dall’ateneo

Il Politecnico intende adottare un regolamento per attribuire borse di studio destinate allo svolgimento di attività di ricerca post-lauream, in attuazione dell’art. 4 della legge n. 210 del 1998. Nel regolamento è stata inserita una clausola che prevede l’esenzione dall’IRPEF ai sensi dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

L’ateneo chiede conferma della correttezza di tale previsione, osservando che altri regolamenti universitari assoggettano invece a imposizione le medesime somme. Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che l’art. 4 della legge n. 210 del 1998, pur richiamando l’esenzione per borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream, è collocato in una disciplina riferita ai dottorati di ricerca.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo il Politecnico, l’art. 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 prevede l’esenzione dall’IRPEF, secondo la legge n. 476 del 1984, per le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per:

  • la frequenza di corsi di perfezionamento;
  • le scuole di specializzazione;
  • i corsi di dottorato di ricerca;
  • lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
  • i corsi di perfezionamento all’estero.

L’istante ritiene che l’art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, richiamando tale disposizione, confermi il regime di esenzione anche per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream, indipendentemente dalla frequenza di un dottorato.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce il regime fiscale delle borse di studio partendo dal principio generale di imponibilità IRPEF previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante.

Accanto a tale regola generale, la risoluzione richiama specifiche ipotesi di esenzione:

  • l’art. 6, comma 6, della legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, attività di ricerca post-dottorato e corsi di perfezionamento all’estero;
  • l’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 447, per specifici assegni destinati alla collaborazione ad attività di ricerca in favore di dottori di ricerca o laureati con idoneo curriculum scientifico;
  • l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che applica il regime di esenzione di cui all’art. 6, comma 6, della legge n. 398 del 1989 anche alle borse di studio per dottorato di ricerca e alle borse conferite dalle università per attività di ricerca post-lauream.

Interpretazione dell’art. 4 della legge n. 210 del 1998

L’Agenzia affronta il dubbio dell’istante sulla portata dell’art. 4 della legge n. 210 del 1998, evidenziando che la norma richiama espressamente sia le borse assegnate ai dottorandi sia quelle, più genericamente, destinate ad attività di ricerca post-lauream.

La circostanza che la disposizione sia inserita in una disciplina sui corsi di dottorato non ne restringe l’ambito applicativo, poiché il tenore letterale è chiaro nel comprendere anche le borse di studio per ricerca post-lauream non legate necessariamente alla frequenza del dottorato.

Valutazione del regolamento del Politecnico

La risoluzione osserva che il regolamento dell’ateneo conferma la finalità di ricerca delle borse di studio, che risultano disciplinate come segue:

  • importo mensile compreso tra 1.000 e 2.200 euro;
  • accesso riservato a soggetti italiani e stranieri in possesso di laurea, anche di primo livello, o di dottorato di ricerca;
  • possibilità di rinnovo in presenza di ulteriori esigenze legate alla ricerca;
  • obbligo per il borsista di svolgere attività di ricerca sul tema indicato nel bando, collaborando con il gruppo di ricerca sotto la direzione di un responsabile scientifico;
  • esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;
  • divieto di cumulo con altre borse di studio, salvo quelle di dottorato, con assegni di ricerca e con retribuzioni da lavoro subordinato;
  • disciplina dei diritti di proprietà industriale e intellettuale in favore del Politecnico, con previsione di un corrispettivo una tantum per i borsisti in relazione al contributo prestato alle invenzioni conseguite.

Tali elementi confermano che le borse sono effettivamente finalizzate a ricerca e ricadono nell’ambito applicativo dell’esenzione prevista dalla normativa richiamata.

Conclusione

L’Agenzia conclude che le borse di studio in esame, assegnate dal Politecnico per attività di ricerca anche post-lauream, sono esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998.

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati.

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