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Risoluzione

Risoluzione n. 119 del 22/11/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i voucher di conciliazione/servizio non costituiscono reddito quando sono rimborsati al beneficiario per spese documentate di assistenza familiare; diventano invece imponibili quando sono pagati al soggetto che eroga il servizio, come compensi di lavoro autonomo o d’impresa.

IRPEF sui voucher di conciliazione: trattamento fiscale delle somme erogate.

Voucher di conciliazione e trattamento IRPEF

La risoluzione esamina il regime fiscale dei cosiddetti voucher di conciliazione o voucher di servizio previsti nell’ambito del POR della Regione Piemonte FSE 2007/2013. Il documento chiarisce quando le somme collegate a tali voucher assumono o meno natura reddituale ai fini IRPEF.

Contesto e finalità del voucher

La Provincia, quale organo intermedio, opera in attuazione di un accordo con la Regione Piemonte per dare esecuzione all’art. 12 del Regolamento CE 1828/2006, relativo all’integrazione delle politiche del lavoro e della conciliazione, nonché all’inserimento e reinserimento delle donne nel mercato del lavoro. Il voucher è finanziato con risorse comunitarie, regionali e nazionali ed è destinato a favorire la conciliazione tra vita familiare, formazione e lavoro tramite l’acquisto di servizi di assistenza familiare.

Caratteristiche del voucher

Il voucher è qualificato come titolo di spesa o contributo assegnato dalla Provincia a una persona fisica per acquistare un servizio di assistenza alla persona, ad esempio per la cura di anziani e minori. Le sue caratteristiche essenziali sono:

  • è intestato al destinatario e al servizio da fruire;
  • non è fungibile con il denaro;
  • ha un valore predeterminato;
  • può coprire totalmente o parzialmente il costo del servizio.

Destinatari e condizioni di accesso

I beneficiari sono persone fisiche, prevalentemente donne, residenti o domiciliate nella provincia, che abbiano responsabilità di cura verso familiari appartenenti al nucleo familiare. I familiari assistiti possono essere, in particolare:

  • figli minori di sei anni;
  • anziani;
  • disabili;
  • malati cronici o terminali. Il beneficio è collegato alla partecipazione a interventi per l’occupazione definiti con i Centri per l’impiego e finalizzati all’avviamento al lavoro.

Modalità di utilizzo del voucher

Il documento descrive due modalità di fruizione:

  • rimborso al beneficiario: il voucher può essere assegnato direttamente alla persona che, producendo idonea documentazione, ottiene il rimborso delle spese sostenute per servizi alla persona, come baby sitter o badante;
  • pagamento diretto al fornitore: il voucher può essere utilizzato presso strutture inserite in un catalogo provinciale, con liquidazione della spesa direttamente alla struttura, previa verifica dell’effettivo utilizzo del servizio.

Importi e durata

L’importo massimo rimborsabile è pari a 1.000 euro al mese. La durata è disciplinata nei seguenti termini:

  • fino a 12 mesi precedenti l’inserimento o reinserimento lavorativo;
  • proroga possibile per un massimo di 12 mesi successivi all’inserimento;
  • in caso di immediato inserimento lavorativo, durata massima di 12 mesi. Il pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi correlati all’inserimento o reinserimento lavorativo, ma non a specifiche condizioni reddituali del beneficiario o del nucleo familiare.

Quesito posto dalla Provincia

L’ente chiede se l’attribuzione del voucher abbia natura reddituale, sia nel caso di erogazione diretta al beneficiario sia nel caso di pagamento al fornitore del servizio.

Tesi del contribuente

La Provincia ritiene che i voucher non abbiano natura retributiva né di compenso e non rientrino in alcuna categoria reddituale di cui all’art. 6, comma 1, del TUIR. Di conseguenza, secondo l’istante, sulle somme non dovrebbero essere operate ritenute fiscali ai sensi del DPR 600/1973.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’art. 1 del DPR 917/1986 (TUIR), secondo cui sono soggetti a tassazione i redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie dell’art. 6 del TUIR, cioè:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi. Sono inoltre reddito i proventi percepiti in sostituzione di tali redditi e le indennità risarcitorie per perdita di redditi. Ne deriva che una somma assume natura reddituale solo se riconducibile a una di tali categorie.

Natura del voucher nella fattispecie esaminata

Secondo l’Agenzia, i voucher descritti dalla Provincia sono strumenti di conciliazione tra vita privata e lavorativa, finalizzati a rimuovere difficoltà oggettive legate alla cura familiare e a consentire l’inserimento o il reinserimento nel lavoro. Il voucher è un bonus spendibile:

  • per l’acquisto diretto di servizi alla persona, con rimborso delle spese regolarmente documentate;
  • oppure per usufruire di servizi presso strutture accreditate o inserite in un catalogo provinciale, con pagamento diretto al fornitore.

Rapporto con gli obiettivi formativi e lavorativi

Il pagamento del voucher è collegato al raggiungimento di obiettivi formativi o lavorativi, quali:

  • frequenza di corsi di formazione professionale;
  • partecipazione ad azioni di rinforzo delle competenze individuali;
  • svolgimento di tirocini;
  • avvenuto o futuro avviamento al lavoro. L’Agenzia precisa che tali obiettivi costituiscono una condizione per il pagamento del voucher, ma non il titolo del pagamento stesso. Il voucher remunera infatti la concreta fruizione di uno specifico servizio alla persona, per un importo predeterminato, indipendentemente dalla quantità, qualità o valore della prestazione formativa o lavorativa.

Esito fiscale

Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono considerate compensi per attività formativa o di avviamento al lavoro e non rientrano nelle categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR. Pertanto:

  • non sono soggette a tassazione IRPEF;
  • non sono assoggettabili alle ritenute di cui al DPR 600/1973.

Caso diverso: pagamento al soggetto che eroga il servizio

Diversamente, se le somme sono liquidate al soggetto che presta il servizio, esse assumono natura reddituale in quanto compensi per l’attività resa. In tale ipotesi, devono essere tassate come:

  • redditi di lavoro autonomo, oppure
  • redditi d’impresa, a seconda dell’attività svolta dal percettore.

Indicazione finale

La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati.

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