Risoluzione n. 124 del 6/12/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in una fusione tra società soggette a comune controllo contabilizzata senza iscrivere maggiori valori sugli asset della incorporata, non è possibile accedere all’imposta sostitutiva per l’affrancamento prevista dall’art. 172, comma 10-bis, TUIR. Il beneficio richiede infatti la presenza di maggiori valori iscritti in bilancio sugli elementi dell’attivo, mentre la sola rettifica del patrimonio netto non basta.
Fusione di società e applicabilità dell’imposta sostitutiva ex art. 172, comma 10-bis, TUIR
Fusione di società e imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori
La risoluzione riguarda un interpello ordinario presentato da una società incorporante che, a seguito di una fusione per incorporazione infragruppo, chiede se possa applicare il regime di imposta sostitutiva previsto dall’art. 172, comma 10-bis, del TUIR per ottenere il riconoscimento fiscale di presunti maggiori valori emersi nell’operazione. L’Agenzia conclude in senso negativo, ritenendo che il beneficio presupponga l’iscrizione in bilancio di maggiori valori sugli elementi dell’attivo, circostanza assente nel caso esaminato.
Fattispecie rappresentata
La società istante, ALFA SRL, redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali ed è controllata, tramite BETA SPA quotata, da GAMMA SPA. Nel corso del 2008 ha acquistato l’intero capitale sociale di DELTA SPA da GAMMA SPA, per un corrispettivo complessivo di euro 45.000.000, in due tranche.
L’operazione, essendo intervenuta nell’ambito di un gruppo con società quotata, è stata qualificata come operazione “sensibile” e sottoposta a scrutinio da parte della Borsa Valori. Il prezzo è stato determinato da un perito indipendente, designato nella società EPSILON, e confermato da un secondo giudizio della ZETA SPA.
La perizia ha utilizzato esclusivamente metodi sintetici di valutazione, in particolare:
- Discounted Cash Flow;
- multipli di Borsa;
- multipli delle transazioni equivalenti.
Successivamente, il 23 aprile 2009 ALFA ha incorporato DELTA con efficacia contabile dal 1° luglio 2009. Dalla fusione è emerso un disavanzo da annullamento pari a euro 32.005.527, corrispondente all’eccedenza del costo della partecipazione rispetto al patrimonio netto contabile della incorporata.
Questione contabile e tesi della società
La società istante evidenzia una lacuna degli IAS/IFRS nel trattamento contabile del disavanzo di fusione derivante dall’annullamento della partecipazione in una società del medesimo gruppo. Poiché l’operazione non è considerata una business combination ai sensi dell’IFRS 3, la fusione non può essere trattata come acquisizione in senso economico e deve seguire il criterio della continuità contabile, senza iscrivere maggiori valori sui beni della incorporata.
Secondo l’istante, la lacuna sarebbe colmabile facendo riferimento:
- alle regole civilistiche nazionali, che consentirebbero l’imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo e, per l’eventuale residuo, ad avviamento ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c.;
- oppure al documento ASSIREVI OPI n. 1, che prevede per ragioni prudenziali una rettifica in diminuzione del patrimonio netto della società risultante dalla fusione, per la parte di valore della partecipazione eccedente il valore contabile dei beni ricevuti.
La società afferma che il patrimonio recepito conterrebbe maggiori valori “effettivi” e sostiene che non vi sia ragione per negare l’affrancamento fiscale solo perché, contabilmente, tali valori non sono iscritti sugli assets ma in una riserva negativa di patrimonio netto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene di poter accedere all’imposta sostitutiva di cui all’art. 172, comma 10-bis, TUIR, invocando una parità di trattamento tra soggetti IAS e non IAS. A suo avviso, limitare il beneficio ai casi in cui i maggiori valori siano iscritti nell’attivo violerebbe i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza.
A sostegno della propria interpretazione richiama anche l’art. 4, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009, relativo alle cessioni d’azienda tra soggetti del medesimo controllo, secondo cui rileva il regime fiscale del TUIR anche se in bilancio non emergono i relativi componenti o attività/passività fiscalmente rilevanti.
In dichiarazione dei redditi, la società ritiene di poter effettuare la riconciliazione tra valori civili e fiscali nel quadro RV, sezione II, riservata ai soggetti IAS con disallineamenti. Inoltre, ai fini dell’affrancamento, prospetta di incaricare un perito per una seconda stima volta a ripartire il plusvalore sui singoli cespiti; secondo quanto dichiarato, il disavanzo sarebbe imputabile a beni immateriali specifici generati internamente nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e non iscritti nel bilancio della incorporata.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che:
- l’art. 176, comma 2-ter, TUIR consente, nei conferimenti d’azienda, l’opzione per un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento;
- l’art. 172, comma 10-bis, TUIR estende tale possibilità alle fusioni, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’operazione.
La norma è collegata alla finalità di eliminare, su opzione, i disallineamenti tra valori contabili e fiscali, semplificando gli adempimenti e rafforzando il principio di derivazione.
Motivazione del diniego
Secondo l’Agenzia, nel caso concreto la società incorporante non ha attribuito alcun maggior valore alle immobilizzazioni ricevute. Di fatto ha recepito nel proprio bilancio i medesimi valori contabili e fiscali già presenti in capo alla incorporata prima della fusione.
Per tale ragione, la presenza di una riserva negativa di patrimonio netto che rifletta sostanzialmente plusvalori latenti non è sufficiente a integrare il presupposto richiesto dalla norma. Il comma 10-bis dell’art. 172 richiede infatti che vi siano “maggiori valori iscritti in bilancio” sui beni ricevuti; in assenza di tale iscrizione non si genera alcun disallineamento tra valori civili e fiscali degli asset, e dunque manca il presupposto per l’affrancamento.
L’Agenzia osserva inoltre che la tesi del contribuente contrasterebbe con la ratio della disciplina, finalizzata a eliminare i disallineamenti e non a crearne di nuovi tramite successive variazioni extracontabili in dichiarazione.
Irrilevanza dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 48 del 2009
Non viene ritenuto dirimente il richiamo all’art. 4, comma 3, del D.M. n. 48 del 2009. Tale disposizione, riferita alle cessioni d’azienda tra soggetti sottoposti a comune controllo, ribadisce che ai fini fiscali valgono i valori di costo, anche se il bilancio non evidenzia i relativi componenti.
L’Agenzia chiarisce che quella disciplina ha una ratio diversa, legata alla necessità di garantire il valore fiscale realizzato nell’acquirente, e non può essere estesa in via analogica alle fusioni, che restano operazioni fiscalmente neutrali ai sensi dell’art. 172, comma 1, TUIR. La relazione tecnica alla finanziaria 2008 evidenzia infatti che il regime sostitutivo serve solo a ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, senza trasformare un’operazione neutrale in una operazione realizzativa.
Conclusione
La risoluzione conclude che la società istante non può beneficiare del regime di imposta sostitutiva ex art. 172, comma 10-bis, TUIR per riconoscere fiscalmente i maggiori valori riferiti ai beni della incorporata, quando tali valori non siano stati iscritti nell’attivo ma soltanto riflessi in una rettifica del patrimonio netto mediante riserva negativa.
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sulla corretta osservanza dei principi espressi nella risoluzione da parte degli uffici.
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