Risoluzione n. 121 del 29/11/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’obbligo di comunicazione ex art. 1 D.L. 40/2010 riguarda anche le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione estera di un soggetto italiano situata in un Paese black list, nonostante l’assenza di IVA locale o la fuori campo IVA in Italia. L’obbligo vale anche per le operazioni direttamente effettuate dalla casa madre italiana con soggetti black list.
Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni con soggetti black list tramite stabile organizzazione
Chiarimenti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti black list
La risoluzione affronta il tema dell’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni effettuate o ricevute da soggetti passivi IVA nei confronti di operatori economici residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Il documento chiarisce, in particolare, se tale obbligo sussista anche per le operazioni svolte da una stabile organizzazione estera di una società italiana situata negli Emirati Arabi Uniti.
Quesito presentato dalla società istante
La società istante, ALFA S.R.L., residente in Italia e operante nel settore edile, ha costituito una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti per realizzare opere edili in quello Stato. La società chiede:
- se le operazioni effettuate dalla stabile organizzazione con soggetti residenti negli Emirati Arabi Uniti siano soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40;
- se sia corretto comunicare soltanto le operazioni intercorrenti tra la casa madre italiana e soggetti residenti in Paesi black list.
Posizione interpretativa del contribuente
L’istante sostiene che non vi sia obbligo di comunicazione per le operazioni compiute direttamente dalla stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti, poiché tale ordinamento non prevede l’IVA e le operazioni non vengono annotate in un registro IVA. Rappresenta inoltre che la stabile organizzazione tiene una contabilità autonoma e redige un proprio bilancio. Diversamente, ritiene corretto comunicare le operazioni effettuate dalla casa madre italiana con soggetti residenti in Paesi black list.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, che impone ai soggetti passivi IVA di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate o ricevute verso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori individuati dai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.
Viene inoltre richiamato il comma 2 del medesimo articolo, che consente al Ministro dell’Economia e delle Finanze di estendere l’obbligo anche a Paesi non black list, a specifici settori o a particolari tipologie di soggetti, in funzione di prevenzione delle frodi fiscali.
Estensione dell’obbligo alle prestazioni di servizi fuori campo IVA
In attuazione di tale impostazione, l’art. 3, comma 1, del D.M. 5 agosto 2010 estende l’obbligo di comunicazione anche alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai fini IVA, quando rese o ricevute verso operatori economici stabiliti in Paesi black list, salvo le esclusioni previste dall’art. 1 del medesimo decreto.
Sulla base di questa disciplina, la risoluzione afferma che il fatto che le operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti siano fuori campo IVA in Italia non è, di per sé, idoneo a escluderle dall’obbligo di comunicazione.
Richiamo alla circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010
La risoluzione richiama poi la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, che aveva già affermato la soggezione all’obbligo di comunicazione anche degli scambi di beni e delle prestazioni di servizi effettuati dal soggetto stabilito in Italia nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico residente in un Paese black list, quando la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a fiscalità privilegiata.
Da tale principio viene desunto che le operazioni che coinvolgono una stabile organizzazione situata in un Paese black list sono soggette all’obbligo di comunicazione quando la stabile organizzazione fa capo a un soggetto economico residente in un Paese black list, poiché la stabile organizzazione è considerata articolazione della casa madre e non soggetto distinto.
Soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, anche le operazioni effettuate tra la stabile organizzazione di un soggetto residente in Italia, localizzata in un Paese black list, e i soggetti economici operanti in tale Paese devono essere comunicate ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.
La ratio dell’obbligo è individuata nella prevenzione e nel contrasto delle frodi IVA negli scambi con l’estero. La stabile organizzazione, infatti, pur essendo dotata di contabilità autonoma, agisce nell’interesse della casa madre, che rimane il soggetto passivo IVA residente in Italia.
Estensione dell’obbligo alla casa madre italiana
La risoluzione precisa infine che il medesimo obbligo di comunicazione sussiste anche per le operazioni che la casa madre italiana compie direttamente con soggetti stabiliti in Paesi black list.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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