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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 483/2023.

Giustizia amministrativa202400022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 483/2023, relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento per prelievo supplementare lattiero

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola aveva impugnato una cartella di pagamento notificata il 21 settembre 2021, dell'importo di euro 1.419.165,26, riguardante prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne lattiere 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009. Il TAR aveva accolto, per le prime quattro annualità, il motivo relativo al contrasto degli atti presupposti con il diritto dell'Unione europea, respingendo gli altri motivi; aveva invece respinto integralmente il ricorso con riferimento alla campagna 2008-2009. Dopo la riunione degli appelli, il Consiglio di Stato aveva già respinto l'appello della società agricola e disposto la prosecuzione del giudizio sull'appello delle amministrazioni. Nel prosieguo è emerso che gli atti di imputazione del prelievo relativi alle annualità 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008 erano stati annullati con sentenze passate in giudicato, per contrasto con il diritto europeo. Le amministrazioni chiedevano quindi, in sostanza, di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso di primo grado o di riformare la sentenza appellata, mentre la società aveva rappresentato l'intervenuto annullamento degli atti presupposti e la permanenza dell'interesse alla rimozione della cartella, non ancora oggetto di discarico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello in parte inammissibile e in parte improcedibile. Per le annualità 2005-2006 e 2006-2007 l'appello è stato dichiarato inammissibile per originario difetto di interesse, poiché le sentenze che avevano annullato le imputazioni del prelievo erano già passate in giudicato prima della notifica dell'appello amministrativo. Per le annualità 2000-2001 e 2007-2008 l'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento degli atti presupposti era intervenuto, o presumibilmente intervenuto, dopo la notifica dell'appello. Il giudice ha escluso che le sentenze relative al 2005-2006 e al 2006-2007 avessero determinato l'improcedibilità del ricorso di primo grado già durante quel giudizio: con riferimento al 2006-2007, non risultava provata la notificazione della sentenza ai fini del termine breve, sicché alla data della sentenza del TAR era ancora pendente il termine semestrale per la revocazione ordinaria; inoltre, la cartella non era stata discaricata dall'amministrazione, con conseguente permanenza dell'interesse alla sua rimozione giuridica, anche per eventuali vizi propri. Agea resta tenuta a rideterminare le somme eventualmente dovute secondo i criteri della disciplina europea e in conformità ai giudicati di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, c.p.a.

    sei mesi per la proposizione della revocazione ordinaria

    In assenza della prova della notificazione della sentenza, il termine lungo per la revocazione ordinaria non era ancora decorso alla data della sentenza di primo grado; pertanto, il giudicato non poteva ritenersi già formato in quel momento.

  • disciplina europea in materia di prelievo supplementare lattiero

    Gli atti di imputazione del prelievo supplementare devono essere conformi ai criteri derivanti dal diritto dell'Unione europea; i giudicati di annullamento impongono all'amministrazione la rideterminazione delle somme eventualmente dovute.

Massime di principio

  • L'annullamento con giudicato dell'atto presupposto priva di interesse l'impugnazione dell'atto consequenziale nella parte in cui quest'ultimo si fonda sul presupposto annullato, ferma restando la necessità per l'amministrazione di rideterminare l'obbligazione secondo i criteri conformativi stabiliti dal giudicato.
  • Ai fini della verifica della sopravvenuta carenza di interesse, il passaggio in giudicato di una sentenza non può essere anticipato in assenza della prova della sua notificazione quando rilevi il termine breve di impugnazione; in tal caso deve considerarsi il termine lungo previsto per la revocazione ordinaria.
  • L'interesse alla rimozione di una cartella di pagamento permane quando essa non sia stata formalmente discaricata dall'amministrazione, anche se siano stati annullati gli atti presupposti, poiché resta attuale l'esigenza di eliminare gli effetti giuridici propri dell'atto consequenziale e di far valere eventuali vizi autonomi.
  • L'intervenuto giudicato favorevole su atti presupposti durante il giudizio di primo grado non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso contro l'atto consequenziale se, alla data della decisione, il giudicato non era ancora formato o permaneva un interesse autonomo alla rimozione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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