Cassazione Penale, Sentenza n. 15823/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la non menzione della condanna e la sospensione condizionale della pena concesse in precedenza; il ricorrente deduceva errore nell'applicazione degli artt. 164 e 168 c.p. e difetto di motivazione, sostenendo che le precedenti sospensioni erano state revocate e quindi non potevano essere cumulate ai fini del superamento del limite biennale e che non sussisteva la causa di revoca prevista dall'art. 168 comma 1 n. 1 perché non vi era stato nuovo reato dopo l'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del limite di concedibilità della sospensione condizionale (massimo due volte ex art. 164 comma 4 c.p.), rileva la mera 'concessione' del beneficio e non l'effettivo godimento: pertanto anche sospensioni successivamente revocate contano come precedenti concessioni. La revoca del beneficio è operativa ex lege ai sensi dell'art. 168 c.p. ed il giudice dell'esecuzione ha funzione dichiarativa. Richiamato il precedente Sannino (Sez. 2, n. 1296/1997), la decisione della Corte territoriale è stata ritenuta conforme a diritto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
La Corte interpreta il comma 4 nel senso che il divieto di concedere la sospensione condizionale più di due volte riguarda la 'concessione' del beneficio e non il suo effettivo godimento; anche se una sospensione è stata revocata, la precedente concessione continua a conteggiare ai fini del limite delle due volte.
art. 168 cod. pen.
Articolo che disciplina le cause di revoca della sospensione condizionale; la Corte ricorda che la revoca opera ope legis al verificarsi della fattispecie (perpetrazione di nuovo reato entro i termini) e che la revoca può essere pronunciata anche quando precedenti sospensioni erano state concesse e poi revocate.
art. 163 cod. pen.
Richiamato quale riferimento al tetto dei due anni di reclusione utilizzato nella valutazione cumulativa delle pene sospese ai fini dell'applicabilità del divieto di ulteriori concessioni.
art. 674 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla revoca esecutiva delle sospensioni: la Corte sottolinea che la mancata effettiva fruizione del beneficio in conseguenza di una revoca ex art. 674 non impedisce che la precedente concessione conti ai fini del limite di cui all'art. 164.
Massime di principio
- Ai fini del limite di massimo due concessioni della sospensione condizionale (art. 164 c.p.), conta la mera concessione del beneficio e non il suo effettivo godimento: anche sospensioni successivamente revocate vengono computate.
- La revoca della sospensione condizionale conseguente a nuova condanna opera di regola ope legis ex art. 168 c.p.; il giudice dell'esecuzione ha funzione essenzialmente dichiarativa quando accerta la sussistenza della causa di revoca.
- La circostanza che una precedente sospensione sia stata revocata non legittima automaticamente la concessione di un ulteriore beneficio se il soggetto ha già ricevuto in passato due concessioni.
- In casi analoghi occorre verificare il certificato del casellario e le date di concessione delle sospensioni: è la storicità delle concessioni a determinare il superamento del limite, non la durata effettiva della fruizione.
- Per contrastare efficacemente una richiesta di revoca è necessario dimostrare che non si è verificata alcuna delle ipotesi di fatto previste dall'art. 168 (ad es. mancanza di nuovo reato) o contestare la corretta ricostruzione anagrafico/giudiziaria delle precedenti concessioni.
- Il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità va considerato vincolante: chi ha già ottenuto due concessioni ha scarse possibilità di ottenere una terza, anche se le precedenti furono revocate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15766/2025 del 23/04/2025
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15767/2025 del 23/04/2025
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15768/2025 del 23/04/2025
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15769/2025 del 23/04/2025
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15771/2025 del 23/04/2025
- Sentenza penale · 23 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15772/2025 del 23/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →