Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35289/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione a fine di cessione di eroina (fatto 8/8/2020). Ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p. e artt. 23 e 23-bis d.l. 20/10/2020, n. 137) e difetto di motivazione in relazione al respingimento della sua richiesta di partecipare personalmente all'udienza di appello, poiche la richiesta era stata formulata direttamente dal detenuto e non tramite difensore; 2) violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e illogicita della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione; 3) violazione dell'art. 99 c.p. relativa alla mancata esclusione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dal fascicolo risulta che il decreto di citazione in appello era stato notificato direttamente al detenuto il 6/9/2021, il quale aveva tempestivamente chiesto di partecipare all'udienza dell'18/3/2022, ma la richiesta era stata respinta come proveniente da soggetto non legittimato e l'udienza si e svolta in sua assenza. La Corte ha qualificato la vicenda come nullita per lesione del diritto di difesa e del diritto di partecipazione, richiamando la giurisprudenza che consente la richiesta personale del detenuto nelle forme emergenziali e che nega sanzioni automatiche per la difformita dal modello previsto dall'art. 23-bis. Per cio l'impugnata sentenza e stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per celebrazione di un nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Riferite in relazione a nullita e irregolarita processuali con impatto sul diritto di partecipazione dell'imputato; il vizio di forma nella partecipazione ha determinato la nullita dell'udienza di appello.

  • art. 23 e art. 23-bis del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norme emergenziali sul procedimento cartolare d'appello e sulle modalita di partecipazione telematica o cartolare; la Corte ha rilevato che la richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza, anche se non formulata tramite difensore o non conforme allo 'schema', non puo essere automaticamente disattesa senza violare il diritto di difesa.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1 e comma 7 citati)

    Articolo del testo unico sugli stupefacenti richiamato in relazione al reato e alle eventuali circostanze attenuanti; il ricorrente sosteneva il mancato riconoscimento dell'attenuante per collaborazione, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito perche ha accolto il motivo processuale relativo alla nullita.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva richiamata dal ricorrente che chiedeva l'esclusione della recidiva; anche questo motivo e stato assorbito dall'accoglimento del motivo di nullita procedurale.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati a fondamento del diritto di partecipazione e del giusto processo: la negazione della partecipazione dell'imputato al giudizio cartolare d'appello e stata ritenuta violazione di tali garanzie costituzionali e convenzionali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 15139 dell'11/11/2021, citata)

    Sez. 6, n. 15139 dell'11/11/2021, depositata 2022, Zitouni; Sez. 6, n. 21429 dell'11/05/2022, Marciello

    E' stato riaffermato il principio che, nell'ambito della disciplina emergenziale, la richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza cartolare e legittima e la sua mancata accoglienza puo determinare la nullita della decisione per violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza di appello cartolare e valida anche se non formulata tramite difensore: il rifiuto di consentire tale partecipazione può integrare una nullita che comporta l'annullamento della sentenza.
  • In materia di misure emergenziali (es. norme COVID), la difformita formale rispetto al modello previsto dall'art. 23-bis non deve automaticamente escludere la tutela del diritto di difesa; i tribunali devono valutare la sostanza della richiesta.
  • Se la Cassazione accoglie per nullita un motivo processuale che incide sul diritto di partecipazione, gli altri motivi di merito (attenuanti, recidiva, ecc.) vengono in genere assorbiti e non esaminati fino al nuovo giudizio.
  • Difesa e struttura carceraria devono documentare tempestivamente qualsiasi richiesta del detenuto di partecipare al procedimento e conservare traccia della notifica, per poter efficacemente eccepire eventuali violazioni procedurali.
  • In situazioni analoghe la Corte superiore puo annullare la sentenza e disporre nuovo giudizio piuttosto che decidere nel merito, quando la lesione riguarda garanzie fondamentali del giusto processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.