Cassazione Penale, Sentenza n. 35289/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione a fine di cessione di eroina (fatto 8/8/2020). Ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme processuali (artt. 178 e 179 c.p.p. e artt. 23 e 23-bis d.l. 20/10/2020, n. 137) e difetto di motivazione in relazione al respingimento della sua richiesta di partecipare personalmente all'udienza di appello, poiche la richiesta era stata formulata direttamente dal detenuto e non tramite difensore; 2) violazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 e illogicita della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione; 3) violazione dell'art. 99 c.p. relativa alla mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dal fascicolo risulta che il decreto di citazione in appello era stato notificato direttamente al detenuto il 6/9/2021, il quale aveva tempestivamente chiesto di partecipare all'udienza dell'18/3/2022, ma la richiesta era stata respinta come proveniente da soggetto non legittimato e l'udienza si e svolta in sua assenza. La Corte ha qualificato la vicenda come nullita per lesione del diritto di difesa e del diritto di partecipazione, richiamando la giurisprudenza che consente la richiesta personale del detenuto nelle forme emergenziali e che nega sanzioni automatiche per la difformita dal modello previsto dall'art. 23-bis. Per cio l'impugnata sentenza e stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Firenze per celebrazione di un nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riferite in relazione a nullita e irregolarita processuali con impatto sul diritto di partecipazione dell'imputato; il vizio di forma nella partecipazione ha determinato la nullita dell'udienza di appello.
art. 23 e art. 23-bis del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norme emergenziali sul procedimento cartolare d'appello e sulle modalita di partecipazione telematica o cartolare; la Corte ha rilevato che la richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza, anche se non formulata tramite difensore o non conforme allo 'schema', non puo essere automaticamente disattesa senza violare il diritto di difesa.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 1 e comma 7 citati)
Articolo del testo unico sugli stupefacenti richiamato in relazione al reato e alle eventuali circostanze attenuanti; il ricorrente sosteneva il mancato riconoscimento dell'attenuante per collaborazione, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito perche ha accolto il motivo processuale relativo alla nullita.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva richiamata dal ricorrente che chiedeva l'esclusione della recidiva; anche questo motivo e stato assorbito dall'accoglimento del motivo di nullita procedurale.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati a fondamento del diritto di partecipazione e del giusto processo: la negazione della partecipazione dell'imputato al giudizio cartolare d'appello e stata ritenuta violazione di tali garanzie costituzionali e convenzionali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 15139 dell'11/11/2021, citata)
Sez. 6, n. 15139 dell'11/11/2021, depositata 2022, Zitouni; Sez. 6, n. 21429 dell'11/05/2022, Marciello
E' stato riaffermato il principio che, nell'ambito della disciplina emergenziale, la richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza cartolare e legittima e la sua mancata accoglienza puo determinare la nullita della decisione per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- La richiesta personale del detenuto di partecipare all'udienza di appello cartolare e valida anche se non formulata tramite difensore: il rifiuto di consentire tale partecipazione può integrare una nullita che comporta l'annullamento della sentenza.
- In materia di misure emergenziali (es. norme COVID), la difformita formale rispetto al modello previsto dall'art. 23-bis non deve automaticamente escludere la tutela del diritto di difesa; i tribunali devono valutare la sostanza della richiesta.
- Se la Cassazione accoglie per nullita un motivo processuale che incide sul diritto di partecipazione, gli altri motivi di merito (attenuanti, recidiva, ecc.) vengono in genere assorbiti e non esaminati fino al nuovo giudizio.
- Difesa e struttura carceraria devono documentare tempestivamente qualsiasi richiesta del detenuto di partecipare al procedimento e conservare traccia della notifica, per poter efficacemente eccepire eventuali violazioni procedurali.
- In situazioni analoghe la Corte superiore puo annullare la sentenza e disporre nuovo giudizio piuttosto che decidere nel merito, quando la lesione riguarda garanzie fondamentali del giusto processo.
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