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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11162/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario confinante aveva agito in giudizio sostenendo che le proprietarie contigue avessero realizzato un terrapieno che, spingendo sulla recinzione, aveva provocato crepe, sfaldamenti e il danneggiamento del muro di confine. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d'appello aveva confermato la decisione sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che il danno derivasse dalla mancata adozione delle corrette regole di costruzione nella realizzazione del terrapieno. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse rigettato la richiesta di rinnovo della CTU perché non formulata in sede di precisazione delle conclusioni, e deducendo un vizio di motivazione apparente; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la valutazione della CTU e la pretesa preclusione o apoditticità delle osservazioni del consulente di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché il rinnovo della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, che non è tenuto a disporlo anche se richiesto dalla parte. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il vizio di motivazione non è deducibile in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. e perché il motivo si risolveva in larga misura nella trascrizione di atti di merito, senza una critica idonea della sentenza impugnata. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro della censura sul difetto di motivazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per la presenza di doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze della consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto il motivo non idoneo a censurare la sentenza impugnata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato applicato il limite alla denunciabilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non ha un obbligo di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, poiché il rinnovo dell'indagine tecnica rientra nei suoi poteri discrezionali anche quando una parte lo richieda espressamente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca motivazione apparente o omesso esame deve essere specifico e contenere una critica puntuale alla sentenza impugnata; non è sufficiente limitarsi a riproporre atti e difese svolti nei gradi di merito.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile quando vi sia doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo profili diversi non ricorrenti nel caso esaminato.
  • La censura sulla valutazione della consulenza tecnica deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito e non può risolversi nella mera contestazione delle conclusioni peritali senza evidenziare un effettivo errore decisivo.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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