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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in relazione alla richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato proposto da un cittadino pakistano.

Giustizia amministrativa202507272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di visto per lavoro subordinato presentata dal lavoratore pakistano beneficiario del nulla osta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di visto per lavoro subordinato presentata dal cittadino pakistano. Il ricorrente fondava la propria posizione sul precedente ottenimento, quale potenziale datore di lavoro, del nulla osta nominativo al lavoro subordinato rilasciato dal competente Sportello unico per l'immigrazione. Il MAECI ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, chiedendo comunque il rigetto del ricorso. Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente l'eccezione preliminare senza affrontare le ulteriori questioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore del lavoratore non attribuisce al potenziale datore di lavoro la legittimazione a contestare il silenzio formatosi sulla successiva e distinta domanda di visto, presentata dal lavoratore beneficiario. I procedimenti di nulla osta e di rilascio del visto sono anteriori, distinti e riferibili a posizioni soggettive differenti. La proposizione del ricorso da parte del datore di lavoro avrebbe inoltre integrato un'inammissibile sostituzione processuale, poiché egli avrebbe fatto valere in nome proprio il diritto altrui del lavoratore, in assenza di una previsione legislativa derogatoria all'art. 81 c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in favore del MAECI in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per contestare il silenzio dell'Ambasciata sulla domanda di visto.

  • art. 81 c.p.c.

    salvi i “casi espressamente previsti dalla legge”

    Vieta, salvo i casi previsti dalla legge, di far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui; la disposizione impedisce al potenziale datore di lavoro di agire per il diritto del lavoratore alla trattazione della domanda di visto.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Costituiscono il fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione per esigenze di economia e celerità processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    È richiamato quale base processuale del criterio che consente di privilegiare la questione di più agevole soluzione rispetto all'ordine logico delle questioni.

Massime di principio

  • Il potenziale datore di lavoro che abbia ottenuto il nulla osta nominativo al lavoro subordinato non è legittimato a proporre ricorso avverso il silenzio serbato sulla successiva domanda di visto presentata dal lavoratore straniero, poiché il procedimento di visto è distinto e riguarda la posizione del lavoratore beneficiario.
  • La legittimazione derivante dalla partecipazione al procedimento di rilascio del nulla osta non si estende alla successiva procedura di visto e non consente al datore di lavoro di sostituirsi processualmente al lavoratore.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa, è inammissibile il ricorso con cui un soggetto fa valere in nome proprio il diritto altrui alla conclusione di un procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.
  • In applicazione del principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente una questione preliminare di manifesta inammissibilità e definire il giudizio senza affrontare le ulteriori questioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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