Cassazione Penale, Ordinanza n. 07201/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda per reati contravvenzionali indicati come violazione dell'art. 7, comma 2 e 15-bis, C.d.S. e dell'art. 10, comma 2, L. 48/17. I motivi dedotti erano due: primo, violazione di legge per mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, vizio di motivazione per l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta tenue e che la pena fosse sproporzionata. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; ha inoltre ribadito che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è frutto di discrezionalità del giudice di merito e non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale sia sul diniego della particolare tenuità del fatto, giustificato dalla presenza di precedenti penali specifici che rendevano la condotta abituale e quindi incompatibile con il beneficio, sia sulla congruità della pena, reputata adeguata alla negativa personalità dell'imputato e ai plurimi precedenti penali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, C.d.S.
Disposizione indicata come base della contestazione, ma il testo non specifica oltre il contenuto precettivo applicato al caso.
art. 15-bis C.d.S.
Disposizione indicata come base della contestazione, senza ulteriori dettagli interpretativi nel testo.
art. 10, comma 2, L. 48/17
Disposizione indicata come base della contestazione, senza ulteriori dettagli interpretativi nel testo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del fatto; il giudizio è affidato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 c.p.
È il parametro richiamato per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo ai fini sia della particolare tenuità del fatto sia della determinazione della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità della stessa.
- La presenza di precedenti penali specifici può essere valorizzata per escludere la particolare tenuità del fatto, specie quando consenta di qualificare la condotta come abituale.
- La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale è espressione del potere discrezionale del giudice di merito e non richiede la considerazione analitica di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.
- Il sindacato di legittimità sulla quantificazione della pena è ammesso solo quando la scelta sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
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