Sentenza n. 1718/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale di riscontro all’istanza di corretta determinazione e pagamento del voucher nidi 2024/2025 e atti di determinazione, riparametrazione e liquidazione del contributo in misura inferiore a quella richiesta e ammessa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ha impugnato la nota regionale del 19 giugno 2026 e gli atti, non conosciuti, con cui il voucher per l’accesso ai nidi destinato alle famiglie aventi i requisiti ISEE per l’abbattimento della retta 2024/2025 sarebbe stato determinato e liquidato in misura inferiore a quella richiesta e ammessa. Aveva previamente chiesto alla Regione, il 28 aprile 2026, la corretta determinazione e il pagamento del beneficio. Il giudice ha rilevato d’ufficio la questione di giurisdizione: l’avviso disciplinava in modo puntuale i destinatari, gli importi rimborsabili in base alle fasce ISEE e i criteri di priorità, senza lasciare discrezionalità nella selezione e graduazione; la riduzione dell’erogazione era invece ricondotta al mancato rispetto delle condizioni di tracciabilità dei pagamenti. La controversia investiva quindi la fase esecutiva del rapporto e l’adempimento delle condizioni per l’erogazione, non l’esercizio di un potere discrezionale di assegnazione o di autotutela.
La decisione
Con sentenza in forma semplificata, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. La controversia riguarda l’erogazione di un beneficio secondo criteri predeterminati e la verifica dell’adempimento delle condizioni di tracciabilità: la posizione fatta valere è pertanto di diritto soggettivo e la lite attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. Il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
il ricorso in trattazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicandosi quale giudice munito di giurisdizione il Giudice ordinario davanti al quale il processo potrà essere riproposto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti;
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a., conservando gli effetti stabiliti da tale disposizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione si individua in base alla natura della situazione soggettiva azionata: spetta al giudice ordinario quando la lite riguarda la fase di erogazione o di ripetizione del contributo e si fonda sull’adempimento di condizioni poste dalla legge o dall’atto di concessione, senza contestare l’esercizio di una valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia investe la fase procedimentale anteriore all’attribuzione discrezionale del beneficio oppure l’annullamento o la revoca del provvedimento attributivo per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico; non sussiste invece per il solo fatto che gli atti relativi all’erogazione siano formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione.
- Quando un avviso predetermina requisiti dei beneficiari, importi in base a fasce ISEE e criteri di priorità, senza margini di apprezzamento discrezionale nella selezione e graduazione delle domande, la controversia sulla successiva erogazione secondo le condizioni di tracciabilità attiene alla fase esecutiva del rapporto e alla tutela di un diritto soggettivo.
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