Cassazione Penale, Sentenza n. 7370/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati dal Giudice di pace di Termini Imerese per avere, in concorso tra loro e nella qualità di gestori di un esercizio pubblico, somministrato bevande alcoliche a minori di anni sedici (artt. 110 e 689 c.p.). In Cassazione hanno impugnato la sentenza con due motivi: (1) eccesso di potere del primo giudice per avere applicato una sanzione accessoria (sospensione dall'esercizio della professione) che, a loro avviso, sarebbe di competenza di altra autorità; (2) violazione delle norme procedurali ex art. 545 c.p.p., in quanto la sentenza sarebbe stata motivata contestualmente ma la motivazione non sarebbe stata letta in udienza, con conseguente vizio formale nella formulazione della sentenza e nella conoscenza delle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la sospensione dall'esercizio della professione sia una pena accessoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 689 c.p. e che la competenza a disporla appartiene al giudice penale (art. 35 c.p.) e, nel caso di specie, al giudice di pace per effetto dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 274/2000; la sospensione è stata quindi correttamente applicata nei confronti di entrambi gli imputati che avevano concorso nel reato. Sul secondo motivo ha constatato dal testo della sentenza che dispositivo e motivazione erano stati depositati in udienza, rilevando che la mancata lettura della motivazione era solo affermata dai ricorrenti e non documentata. Inoltre, anche qualora la lettura non fosse avvenuta, la violazione dell'obbligo di cui all'art. 545 c.p.p. non è sanzionata con nullità automatica (principio di tassatività ex art. 177 c.p.p.) e incide solo sul termine per l'impugnazione. Per questi motivi la censura è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), avendo escluso la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile la responsabilità concorrente dei gestori per la commissione dell'illecito
art. 689 cod. pen.
Prevede la sanzione per la somministrazione di bevande alcoliche a minori e le eventuali pene accessorie; la sospensione dall'esercizio della professione è stata considerata pena accessoria applicabile dal giudice penale
art. 35 cod. pen.
Stabilisce la competenza del giudice penale in materia di pene accessorie; la Corte lo ha richiamato per confermare la legittimità del provvedimento accessorio adottato dal giudice di pace
art. 4, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Attribuisce competenza al giudice di pace per determinate fattispecie; è stata richiamata per sostenere la competenza del giudice di pace ad infliggere la sanzione accessoria
art. 545 cod. proc. pen.
Regola la lettura della motivazione in caso di sentenza con motivazione contestuale; la mancata lettura non è stata ritenuta causa automatica di nullità
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a) e lett. c)
Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dai ricorrenti (eccesso di potere/violazione di norme processuali)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione; citato in riferimento ai limiti della esposizione dei motivi
art. 177 cod. proc. pen.
Principio di tassatività delle nullità processuali; la Corte ha ricordato che la violazione formale non prevista tra le nullità tassative non può comportare annullamento automatico
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e la somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale che consente la presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; richiamata nel procedimento
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per valutare l'eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: in mancanza di elementi contrari, la parte non è stata ritenuta colpevole
Massime di principio
- La sospensione dall'esercizio di una professione, quando prevista come pena accessoria da una norma penale, rientra nella competenza del giudice penale (anche del giudice di pace se la legge lo prevede) e può essere applicata nei confronti di tutti i concorrenti al reato
- L'assenza della lettura in udienza della motivazione in caso di motivazione contestuale (art. 545 c.p.p.) non determina automaticamente la nullità della sentenza: tale inadempimento, se non documentato, può incidere principalmente sul decorso dei termini per impugnare
- Le censure in cassazione devono essere adeguatamente documentate: affermazioni non comprovate nel ricorso (es. mancata lettura della motivazione) sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
- Il principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) limita la rilevanza dell'irregolarità formale che non sia espressamente prevista come causa di nullità
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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