Sentenza n. 3832/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - del provvedimento n. prot. 0067444 del 12/09/2022, notificato in data 08/10/2022 emanato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, comunicante il diniego e/o rigettata l'istanza di assegnazione temporanea al commissariato di Sessa Aurunca ex art. 42 dlgs 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e, in applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità del diniego ministeriale né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esito processuale.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di assegnazione temporanea presso il commissariato di Sessa Aurunca ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Interno che comunicava il diniego o rigetto dell'istanza di assegnazione temporanea presso il commissariato di Sessa Aurunca ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 151/2001. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 15 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 151/2001
Disposizione richiamata quale base normativa dell'istanza di assegnazione temporanea, senza che il giudice ne esamini il contenuto o l'applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale, senza un'interpretazione specifica nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, se presa in considerazione dal collegio e non contestata, conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non procede all'esame nel merito dell'atto impugnato quando viene meno l'interesse attuale alla decisione della domanda.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, secondo la valutazione del giudice in relazione all'esito processuale.
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