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Sentenza

Sentenza n. 565/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- del Vicedirettore del USR Sicilia col quale, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Dipartimentale del M.I.M. n. 2575 del 6 dicembre 2023, sono state approvate le graduatorie di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – “SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO” per le Regioni CALABRIA e SICILIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente relativamente alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria; - del decreto n. -OMISSIS- del Vicedirettore del USR Sicilia – di rettifica ed integrazione del decreto n. -OMISSIS- – col quale, ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 sono state approvate le graduatorie di merito rettificate e sono stati integrati gli elenchi ex art. 2 c. 1, del DL n. 45/2025 del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – “SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO” per le Regioni CALABRIA e SICILIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente relativamente alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria; - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Sicilia – di integrazione del decreto n. -OMISSIS- e del decreto di rettifica ed integrazione n. -OMISSIS- – col quale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023, è stata integrata la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 la graduatoria per la Regione CALABRIA è stata integrata con candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso per la Regione CALABRIA, nella parte in cui 4 non contempla il nominativo della ricorrente (relativamente appunto alla graduatoria ADSS per la Regione Calabria); - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Sicilia col quale ai sensi dell’art. 9 comma 3 D.D.G. n. 2575/2023 è stata rettificata la graduatoria di merito integrata del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso n. -OMISSIS- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 di scelta della provincia/classe di concorso, fra cui fra cui quelli di cui al D.D.G. n 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Calabria (e del successivo decreto di rettifica n. 20896 del 23 luglio 2025) col quale sono stati individuati, per l’a.s. 2025/2026, quali aventi titolo a nomina i candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, fra cui quelli di cui al D.D.G n. 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso n. -OMISSIS- dell’USR Calabria di avvio della Fase 2 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 di scelta della sede, fra cui fra cui quelli di cui al D.D.G. n 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Catanzaro (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D.G. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed 5 economica dalla presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Reggio Calabria (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D.G. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – STEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica dalla effettiva presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso n. -OMISSIS- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 (scelta della provincia) di scorrimento graduatoria a seguito di rinunce su posti di sostegno anche rispetto alla graduatoria ADSS di cui al DDG 275/2023, nella parte in cui non contempla, per tale graduatoria, il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso n. -OMISSIS- dell’USR Calabria di avvio della Fase 1 di scorrimento graduatoria a seguito di rinunce su posti di sostegno anche rispetto alla graduatoria ADSS di cui al DDG 275/2023, con indicazione delle sedi residuate a seguito di rinuncia nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Calabria col quale sono stati individuati, per l’a.s. 2025/2026, quali aventi titolo a nomina – in seguito a scorrimento per rinuncia – i candidati inclusi nelle graduatorie di merito vigenti, fra cui quelli di cui al D.D.G n. 2575/2023 relativamente alla classe di concorso ADSS – STEGNO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - dell’Avviso n. -OMISSIS- dell’USR Calabria di avvio della Fase 2 delle operazioni assunzionali del personale docente per l’a.s. 2025/2026 per la scelta della sede (su provincia) limitata ai soli docenti individuati quali aventi titolo all’assunzione (anche per la classe di concorso ADSS di cui al D.D.G. 2575/2023) col decreto n. -OMISSIS-, nella parte in cui è risultato lesivo della posizione della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Sicilia col quale ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023 è stata integrata, a seguito di rinuncia, la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Direttore Generale dell’USR Sicilia col quale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D.D.G. n. 2575/2023, è stata integrata, a seguito di rinuncia, la graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione CALABRIA, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza col quale si è proceduto all’assegnazione delle sedi nella provincia di Cosenza (anche) per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito, fra cui quella di cui al D.D. n. 2575/2023, relativamente alla classe di concorso ADSS – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO per la Regione Calabria, individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2025/2026 decorrenza giuridica 1° settembre 2025 ed economica dalla effettiva presa di servizio, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Dirigente dell’USR Calabria col quale è stata individuata, per l’a.s. 2025/2026, quale avente titolo a nomina la candidata inclusa nella graduatoria di merito vigente per ADSS ex DDG n. 2575/2023, nella provincia di Cosenza, la candidata -OMISSIS- Carmen Danila, tenuto conto delle preferenze espresse dall’interessata, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte lesiva della posizione della ricorrente; - del decreto n. -OMISSIS- del Dirigente dell’USR Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza col quale l’aspirante DE LUCA Carmen Danila, è stata individuata, d’ufficio, in provincia di Cosenza, CDC ADSS, quale avente diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2025 ed economica dalla presa di servizio, a decorrere dalla quale 7 svolgerà l’anno di prova presso CSIS086006 IIS L. PALMA ITI ITG GREEN FALCONE BORSELLINO, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte lesiva della posizione della ricorrente; - dei provvedimenti, dagli estremi ignoti, con cui la Commissione giudicatrice ha valutato la domanda della ricorrente ed ha redatto la graduatoria finale dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. 2575 del 6 dicembre 2023 relativamente alla classe di concorso ADSS per la Regione Calabria nonché dei successivi provvedimenti di integrazioni/rettifica della graduatoria finale, nella parte in cui non contemplano il nominativo della ricorrente e, quindi, per la parte risultata lesiva della posizione della ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposti, conseguenziali e/o connessi (anche se allo stato non conosciuti) ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievoli per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202501113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie di merito, successive rettifiche e integrazioni e atti di scorrimento e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe ADSS nella Regione Calabria, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso per la classe ADSS nella Regione Calabria, aveva conseguito un punteggio superiore a quello di alcune candidate collocate tra i vincitori, ma non era stata inserita nella graduatoria dei sei posti né nell'elenco degli idonei. Aveva dichiarato il possesso della riserva prevista per gli orfani di caduti sul lavoro, di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, oltre alla riserva quale invalida civile. Con il primo motivo ha dedotto che l'amministrazione aveva illegittimamente considerato prevalente la riserva "A", prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, rispetto alla riserva "M" spettante agli orfani di caduti sul lavoro, nonostante l'equiparazione disposta dall'art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007. Secondo la ricorrente, tra le categorie equiparate non sussiste una gerarchia e, una volta individuati i candidati appartenenti a tali categorie, la graduazione deve avvenire secondo il punteggio. Ha inoltre contestato il successivo inserimento di candidati privi di riserva a seguito della rinuncia di una candidata riservataria. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità delle rettifiche e degli scorrimenti, sostenendo che, in caso di rinuncia, il subentro deve avvenire con riferimento alla medesima categoria del rinunciatario: un candidato entrato per merito deve essere sostituito da un idoneo per merito, mentre un candidato entrato per riserva deve essere sostituito da un candidato titolare della medesima tipologia di riserva, così da preservare la quota riservata. Una controinteressata ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Calabria e ha sostenuto la legittimità della propria immissione in ruolo; l'amministrazione ha negato l'equiparazione tra le riserve e ha affermato la correttezza dello scorrimento informatizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Calabria perché gli atti impugnati, pur adottati anche dall'USR Sicilia delegato, producono effetti diretti e immediati esclusivamente sulla graduatoria, sui posti e sulle assunzioni da effettuare nella Regione Calabria. Nel merito ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la riserva spettante agli orfani di caduti sul lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 è integralmente equiparata, per effetto dell'art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, alla posizione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. L'amministrazione non poteva quindi attribuire una priorità interna alla riserva "A" rispetto alla riserva "M". Tra i candidati appartenenti a categorie equiparate, il criterio di graduazione è il merito, ossia il punteggio. La ricorrente avrebbe pertanto dovuto precedere le candidate con riserva "A" che avevano ottenuto punteggi inferiori. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittimo lo scorrimento successivo alla rinuncia di una candidata riservataria mediante inserimento di candidati privi di riserva, poiché la sostituzione deve rispettare la categoria per la quale il rinunciatario era stato collocato in graduatoria e deve preservare la quota riservata. Ha quindi annullato il decreto dell'USR Sicilia e i successivi decreti di rettifica e integrazione nella parte in cui non includevano la ricorrente nella graduatoria dei vincitori ADSS per la Calabria. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Ai fini della competenza territoriale rileva il luogo in cui il provvedimento produce i suoi effetti diretti; pertanto, è competente il TAR Calabria per atti relativi a una graduatoria e ad assunzioni destinate alla Regione Calabria, anche se adottati da un ufficio con sede in altra regione.

  • art. 18, comma 2, legge n. 68/1999

    Prevede la riserva a favore degli orfani e dei coniugi superstiti di soggetti deceduti per causa di lavoro, tra le categorie protette rilevanti per l'accesso al pubblico impiego.

  • art. 3, comma 123, legge n. 244/2007

    Equipara integralmente gli orfani di caduti sul lavoro alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata quanto ai benefici per l'accesso al pubblico impiego, inclusi precedenza e preferenza.

  • legge n. 407/1998

    Disciplina i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; tali benefici sono estesi agli orfani di caduti sul lavoro mediante l'art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007.

  • art. 2 decreto-legge n. 45/2025

    Prevede l'integrazione delle graduatorie concorsuali con candidati idonei, entro il limite del 30 per cento dei posti messi a concorso.

  • D.M. n. 137/2025

    Stabilisce che, in caso di rinuncia, la reintegrazione della graduatoria deve avvenire con riferimento alla medesima categoria del rinunciatario, sia essa individuata per merito o per tipologia di riserva.

  • art. 9 D.D.G. n. 2575/2023

    Disciplina l'approvazione, la rettifica e l'integrazione delle graduatorie di merito della procedura concorsuale.

Massime di principio

  • Gli orfani di caduti sul lavoro titolari della riserva prevista dall'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 sono integralmente equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, anche ai fini della precedenza e della preferenza nelle procedure di accesso al pubblico impiego.
  • Tra candidati appartenenti a categorie di riserva legalmente equiparate non è consentito stabilire una gerarchia interna tra le diverse riserve; una volta assicurata l'appartenenza alla categoria equiparata, la graduazione deve avvenire secondo il punteggio di merito.
  • Quando un candidato è collocato tra i vincitori in ragione di una specifica riserva, la sua sostituzione per rinuncia deve avvenire mediante scorrimento a favore di un candidato appartenente alla medesima categoria di riserva, così da preservare la quota riservata prevista dalla legge.
  • La competenza territoriale del TAR, per l'impugnazione di atti relativi a graduatorie e assunzioni, si determina in base al luogo in cui gli atti producono i loro effetti diretti e immediati, anche quando siano stati adottati da un'amministrazione o da un ufficio avente sede in altra regione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenzeGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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