Sentenza n. 1783/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione al rimborso di 5.437,50 euro, notificato il 9 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale ospitato in una struttura di accoglienza, ha impugnato la revoca delle misure e l’ingiunzione di restituire 5.437,50 euro. La Prefettura aveva fondato la decisione sul reddito da lavoro percepito nel 2024, pari a 9.852,86 euro per 300 giorni di lavoro, superiore all’assegno sociale, e sulla prosecuzione dell’attività lavorativa nel 2025. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU: la revoca non poteva basarsi sul mero reddito lordo o sul semplice superamento della soglia, senza valutare reddito netto, stabilità e concreta idoneità dei mezzi a garantire un sostentamento autonomo e dignitoso; il reddito avrebbe superato la soglia solo marginalmente e derivava da lavoro privo di stabilità. Con il secondo motivo ha contestato, in via derivata, la richiesta di rimborso; ha inoltre lamentato l’assenza di una motivazione sul calcolo dell’importo, il riferimento al pocket money che assume di non avere percepito e l’irragionevolezza di una restituzione che lo avrebbe collocato sotto la soglia di povertà. Ha persistito nell’interesse al ricorso nonostante il successivo spontaneo allontanamento dal centro.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo: la soglia dell’assegno sociale non opera come automatismo contabile e l’amministrazione deve accertare in concreto l’effettiva autosufficienza economica, considerando la situazione individuale, l’effettiva percezione e la stabilità o durata delle risorse, nonché la proporzionalità della misura. Nel caso specifico il provvedimento si era limitato a rilevare il superamento della soglia e a menzionare la prosecuzione del lavoro nel 2025, senza riscontri documentali e senza valutare durata e titolo del rapporto lavorativo, condizioni individuali e proporzionalità. Il secondo motivo è stato assorbito, non deciso nel merito. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato; spese compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE
Il paragrafo 4 precisa, in termini speculari, che gli Stati possono esigere che i richiedenti sostengano o contribuiscano a sostenere i costi delle condizioni materiali d’accoglienza qualora dispongano di risorse sufficienti.
Il contributo ai costi dell’accoglienza presuppone che il richiedente disponga effettivamente di risorse sufficienti, da valutare in relazione alla capacità di assicurare una qualità di vita adeguata.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità.
La revoca deve essere individualizzata, motivata e proporzionata, tenendo conto della situazione concreta del richiedente; non può derivare da un automatismo fondato sul solo superamento di una soglia reddituale.
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015
In particolare è stato chiarito che il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.
Il superamento dell’importo dell’assegno sociale costituisce un parametro di riferimento, ma non basta da solo a dimostrare la disponibilità di mezzi sufficienti: occorre verificare una capacità reale, concreta e non effimera di autosostentamento.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.
La revoca per disponibilità di mezzi sufficienti richiede una verifica effettiva e individualizzata; il mero superamento di una soglia reddituale non costituisce un presupposto automatico sufficiente.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
In particolare, l’art. 23, comma 6, disciplina le ricadute patrimoniali della revoca, disponendo che nel caso di revoca per accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti, “il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”.
L’obbligo di rimborso consegue alla revoca fondata sull’accertata disponibilità di mezzi sufficienti; nel caso esaminato l’annullamento della revoca ha travolto anche l’ingiunzione impugnata.
Massime di principio
- La soglia dell’assegno sociale prevista per valutare la disponibilità di mezzi sufficienti ai fini delle misure di accoglienza non opera come automatismo contabile: l’amministrazione deve accertare che il richiedente disponga in concreto di risorse effettivamente conseguite e idonee a garantirgli autonomamente una vita dignitosa.
- La valutazione della sufficienza economica ai fini della revoca delle misure di accoglienza deve essere individualizzata e considerare, tra l’altro, la stabilità e la durata delle risorse, il titolo e la durata del rapporto di lavoro, le condizioni attuali del richiedente e la proporzionalità della misura.
- La mera affermazione che l’attività lavorativa prosegue nell’anno successivo non è sufficiente a dimostrare la stabilità delle risorse se non è accompagnata da riscontri documentali.
- L’ingiunzione di rimborso dei costi dell’accoglienza, quando basata sulla revoca per disponibilità di mezzi economici, non può reggersi se è annullata la revoca che ne costituisce il presupposto.
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