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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30320/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

Nel giudizio di merito un coerede aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad alcuni beni immobili. Il Tribunale aveva sospeso il processo civile ritenendo sussistente una pregiudizialità penale, perché la quota dell'altro coerede su uno degli immobili comuni era stata sottoposta a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per reati tributari a carico di quest'ultimo. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo che mancavano i presupposti dell'art. 295 c.p.c., poiché il giudizio penale riguardava solo uno dei condividenti, mentre l'altro era estraneo al processo penale e la definizione di quest'ultimo non costituiva antecedente logico-giuridico necessario della divisione. La censura ha inoltre evidenziato che il sequestro preventivo su quota di bene in comunione non giustifica, di per sé, la sospensione necessaria del giudizio divisionale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la sospensione disposta dal Tribunale fosse priva di valido presupposto. Ha affermato che la sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale richiede una dipendenza tecnica tra giudizio civile e penale, nel senso che una norma sostanziale ricolleghi al reato un effetto sul diritto oggetto della causa civile e che la sentenza penale possa spiegare giudicato nel processo civile. Nel caso concreto tale rapporto non risultava né dalla motivazione dell'ordinanza, ritenuta meramente apparente, né dagli atti, poiché il sequestro preventivo di una quota indivisa in comunione con terzi estranei al reato non comporta sospensione necessaria del giudizio di divisione. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rimesso le parti davanti al Tribunale di Roma, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo civile è consentita solo in presenza di una controversia la cui decisione dipenda in modo tecnico-giuridico dalla definizione di altra causa.

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale può incidere sul giudizio civile solo nei limiti in cui la sentenza penale sia suscettibile di efficacia vincolante nel processo civile.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    La sospensione in attesa del giudicato penale presuppone il concreto coordinamento tra giudizio penale e processo civile nei casi previsti dalla legge.

  • art. 42 c.p.c.

    Nel regolamento di competenza la Corte è svincolata dalla motivazione del provvedimento impugnato e può verificare direttamente la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.

  • art. 1113 c.c.

    Le esigenze del sequestro preventivo e della eventuale confisca trovano tutela nella disciplina degli effetti della divisione e della trascrizione del vincolo, senza necessità di sospendere il giudizio di scioglimento della comunione.

  • art. 50 c.p.c.

    È fissato il termine per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale non può essere disposta in base alla sola coincidenza di fatti o alla pendenza di un processo penale riguardante una delle parti: serve una dipendenza tecnica tra i due giudizi.
  • Affinché operi l'art. 295 c.p.c., occorre che una norma sostanziale colleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto controverso in sede civile e che la sentenza penale sia idonea a fare stato nel giudizio civile.
  • Il sequestro preventivo penale di un bene in comproprietà con terzi estranei al reato non giustifica, da solo, la sospensione del giudizio di divisione ereditaria, perché la tutela del vincolo cautelare è assicurata dalle regole sulla trascrizione e sugli effetti della divisione.
  • In sede di regolamento, la Corte può verificare autonomamente la sussistenza dei presupposti della sospensione, non essendo vincolata alla sola motivazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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