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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21396/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

Un soggetto, qualificato in atti come ex socio di una società in nome collettivo poi estinta e cancellata dal registro delle imprese, ha impugnato quattro intimazioni di pagamento emesse nei confronti della società, deducendo sia vizi propri degli atti sia la mancata notifica delle cartelle presupposte. I giudici di merito avevano però dichiarato il difetto di legittimazione del ricorrente, ritenendo che avesse agito senza spendere la qualità di amministratore e legale rappresentante della società. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 2257, 2266 e 2293 c.c., sostenendo che la sua qualità di socio della società estinta era sufficiente a radicare la legittimazione a impugnare gli atti impositivi emessi nei confronti dell’ente ormai cancellato. La controricorrente ha resistito affermando che il socio di società estinta non sarebbe legittimato a ricorrere solo per tale qualità, ma dovrebbe qualificarsi espressamente come successore universale o come ex socio e rappresentante legale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, si determina un fenomeno successorio: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente secondo il regime di responsabilità originario; inoltre i soci subentrano nella legittimazione attiva e passiva nei giudizi relativi agli atti impositivi emessi verso la società estinta. Ha quindi affermato che la mera qualità di ex socio di società di persone, pacifica in atti, è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare gli atti impositivi emessi nei confronti della società estinta. Ha inoltre escluso, nel caso concreto, la necessità del litisconsorzio necessario, perché l’impugnazione riguardava un atto di riscossione e non un avviso di accertamento societario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge

  • art. 2257 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione, ma non decisivo nella motivazione finale

  • art. 2266 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione, ma non decisivo nella motivazione finale

  • art. 2293 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria legittimazione, ma non decisivo nella motivazione finale

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    utilizzato per affermare che, nelle società di persone, il reddito si imputa ai soci secondo il principio di trasparenza, fondando la legittimazione dei soci nelle controversie tributarie

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via analogica per sostenere la validità della notificazione dell’atto ai soci dopo l’estinzione della società

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, qualora residuino rapporti giuridici facenti capo all’ente, si determina un fenomeno successorio per cui le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, nei limiti della responsabilità originaria e di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione.
  • In materia tributaria, l’ex socio di una società di persone estinta è legittimato a impugnare gli atti impositivi o di riscossione emessi nei confronti della società cancellata, senza che sia necessario spendere una specifica qualità ulteriore, quando la sua qualità di socio sia pacifica in atti.
  • La notificazione di atti impositivi intestati a una società estinta è valida se eseguita nei confronti di uno o più ex soci, anche senza emissione di nuovi atti intestati personalmente ai medesimi, poiché la disciplina mira a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale.
  • Il litisconsorzio necessario tra società e soci, operante nelle controversie sull’accertamento del reddito delle società di persone, non viene in rilievo quando la società è già estinta; inoltre, non sussiste nel caso di impugnazione di un atto di riscossione e non di un avviso di accertamento societario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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