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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46142/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 6/9/2022, ritenendo applicabili le nuove forme di impugnazione previste dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. (introdotti dal d.lgs. 150/2022 entrato in vigore il 30/12/2022). La Corte d'appello aveva giudicato inammissibile l'impugnazione notificata con raccomandata a.r. il 28/12/2022 perché mancavano le prescrizioni (procura speciale per l'atto e dichiarazione/elezione di domicilio) introdotte dalla novella. I ricorrenti contestavano l'errore di applicazione della novella a una sentenza pronunciata prima della sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che le disposizioni introdotte dall'art. 33, co. 1, lett. d) del d.lgs. 150/2022 (commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.) si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Poiché la sentenza impugnata è del 6/9/2022 (anteriore), la Corte di merito ha errato nel dichiarare l'inammissibilità. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il rito dell'appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 33, comma 1, lett. d)

    Ha introdotto nel codice di procedura penale i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581; la modifica è la fonte della nuova disciplina richiamata dalla Corte di appello

  • art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater

    «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

    Stabiliscono requisiti formali a pena di inammissibilità per l'atto d'impugnazione (dichiarazione/elezione di domicilio e, per imputati giudicati in assenza, mandato specifico rilasciato dopo la sentenza)

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022

    Disposizione transitoria: le nuove regole dell'art. 581 si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto (30/12/2022)

  • art. 583, comma 1 c.p.p. (norma previgente)

    Alla data dell'impugnazione (28/12/2022) era consentito notificare l'atto d'impugnazione con raccomandata a.r.; la Corte di merito non poteva retroattivamente imporre i requisiti della novella per una sentenza anteriore

  • art. 601 c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'impugnazione il preliminare vaglio di ammissibilità: tale accertamento deve tener conto della legge applicabile in base alla data della sentenza impugnata

  • art. 620 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e disporre la trasmissione degli atti per il giudizio di merito

Massime di principio

  • Le novità procedurali introdotte da un decreto legislativo si applicano, salvo diversa disposizione transitoria, solo alle situazioni futuribili indicate dalla norma transitoria: occorre verificare la data della sentenza impugnata rispetto alla data di entrata in vigore della novella
  • Il giudice dell'impugnazione, nel vaglio di ammissibilità, deve accertare quale test normativa sia applicabile alla fattispecie (legge anteriore o novella) e non può applicare retroattivamente obblighi formali introdotti dopo la pronuncia della sentenza impugnata
  • Se la Corte territoriale dichiara inammissibile un atto basandosi su regole non applicabili ratione temporis, la Suprema Corte può annullare il provvedimento e rimandare gli atti al giudice di appello per il giudizio di merito
  • Per il difensore: sempre verificare la data della sentenza e le disposizioni transitorie prima di strutturare e depositare l'impugnazione; quando la novella impone formalità a pena di inammissibilità, rispettare tali formalità se la sentenza è successiva all'entrata in vigore
  • La forma di notificazione ammessa alla data dell'impugnazione (es. raccomandata a.r.) è efficace se conforme alla normativa vigente al momento dell'impugnazione e alla disciplina temporale applicabile

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