Sentenza del 04/07/2023 n. 18924 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Abbanoa avverso la decisione della CTP di Cagliari che aveva respinto i ricorsi contro quattro avvisi di accertamento per recupero di maggiore IVA relativo a diversi anni. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione/formale errata applicazione delle norme procedurali (L. n. 212/2000 art. 12, comma 7; DPR n. 633/1972 art. 51; DPR n. 600/1973 art. 41‑bis) sostenendo che per le annualità diverse da quella per cui era stato redatto il PVC l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un diverso verbale di constatazione; (2) violazione del DPR n. 633/1972 art. 19 sostenendo che errori degli appaltatori nell'individuazione dell'aliquota IVA non potevano esonerare la committente dalla responsabilità.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in quanto, con intervento di autotutela parziale dell'Agenzia, la contribuente ha definito e versato integralmente e tempestivamente gli importi dovuti (ai sensi dell'art. 2‑quater del D.L. n. 564/1994 conv. in L. n. 656/1994). Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la normativa richiamata; non si procede alle statuizioni previste dal DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Richiamata dalla ricorrente per contestare aspetti procedurali relativi alla notificazione e alle garanzie difensive; la CTR aveva ritenuto che per annualità diverse fosse necessario un nuovo PVC.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
Richiamato in relazione alle regole documentali e probatorie in materia di IVA; utilizzato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di ulteriori notifiche/verbali per le annualità coinvolte.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che errori degli appaltatori nella determinazione dell'aliquota IVA potessero ricadere sulla committente; la CTR aveva ritenuto il contrario, ma la questione non è stata definitivamente decisa per estinzione del processo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41‑bis
Richiamato nella contestazione di profili procedurali relativi agli atti di accertamento e alle modalità di notifica/validità degli stessi.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Giustificazione della doglianza in cassazione (violazione di legge) per entrambi i motivi di ricorso; non è stata però valutata nel merito per via dell'estinzione del procedimento.
D.L. n. 564 del 1994, art. 2‑quater, comma 1‑sexies (conv. L. n. 656/1994)
Norma sulla definizione/rottamazione che ha consentito la definizione e il pagamento degli importi da parte della contribuente, motivo per cui l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio e la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in relazione alle statuizioni economiche nei confronti della P.A.; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicare tale articolo dato l'esito del procedimento.
Massime di principio
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere interviene quando la controversia si estingue nel merito per fatti sopravvenuti (es. definizione e pagamento integrale delle somme), e in tal caso il giudice non decide sulle questioni di merito.
- Quando l'Ufficio esercita attività di autotutela e il contribuente definisce/ripaga integralmente gli importi secondo le norme di definizione agevolata, le impugnazioni pendenti possono essere dichiarate estinte; è quindi essenziale verificare tempestività e completezza dei pagamenti e ottenere documentazione ufficiale dall'Amministrazione.
- L'estinzione non costituisce precedente sul merito: questioni controverse (es. necessità di nuova notificazione del PVC per annualità diverse o responsabilità della committente per errori degli appaltatori sull'aliquota IVA) rimangono giuridicamente irrisolte e possono ripresentarsi in altri casi.
- In controversie IVA con lavori in appalto è fondamentale conservare e verificare la documentazione degli appaltatori (fatture, specifiche aliquote, reverse charge), effettuare verifiche preventive sulla corretta applicazione dell'IVA e, se necessario, sollevare eccezioni procedurali tempestivamente (es. difetti di notifica del PVC) prima della definizione.
- Le spese del giudizio possono essere regolate da normative speciali quando la definizione avviene tramite procedure di definizione agevolata (es. D.L. 564/1994): bisogna verificare chi ha anticipato le somme e come l'Amministrazione intende procedere al rimborso/assegnazione delle spese.
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