Cassazione Penale, Ordinanza n. 28417/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 385 c.p. e vizio di motivazione, contestando in sostanza la tenuta della decisione di merito; la Corte di cassazione rileva che il motivo riproduce doglianze generiche e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua e logica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che il diniego era stato correttamente motivato valorizzando i due precedenti penali per evasione, indice di abitualità, nonché la gravità dell'allontanamento dall'abitazione, avvenuto di notte e per finalità ignote.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per censurare la decisione di merito in tema di evasione; la Corte non ravvisa vizi della motivazione né errori di diritto nella conferma della responsabilità.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizza elementi ostativi quali precedenti specifici per evasione e modalità della condotta sintomatiche di non occasionalità e gravità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre doglianze generiche o già disattese con motivazione congrua e logica dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata se emergono precedenti specifici che indicano abitualità della condotta e se le modalità del fatto rivelano una gravità non compatibile con l'art. 131-bis c.p.
- In tema di evasione, l'allontanamento dall'abitazione in orario notturno e per finalità non chiarite costituisce elemento idoneo a escludere la particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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