Sentenza n. 3447/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3007 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3007 del 12 giugno 2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per quattro anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno. La sentenza era stata notificata il 13 giugno 2024, non era stata impugnata ed era stata attestata come passata in giudicato il 23 gennaio 2026. Nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non aveva eseguito il titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di inutile decorso del termine, e dopo la comunicazione della ricorrente, il Commissario ad acta nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, adottando gli atti necessari anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per l'inerzia dell'amministrazione, un Commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per la condanna dell'Amministrazione soccombente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, da porre a carico dell'Amministrazione nei limiti previsti dalla legge, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza quando il titolo esecutivo passato in giudicato è stato notificato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche e l'amministrazione non ha adempiuto all'obbligo senza contestare efficacemente l'inadempimento.
- In presenza di un obbligo giudiziale puntuale di attribuire una prestazione amministrativa, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari entro un termine determinato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze funzionali alla gestione della spesa o della materia oggetto dell'esecuzione; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso commissariale.
- La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a fondare l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato.
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