Cassazione Penale, Sentenza n. 19999/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli del 17/02/2014. Il motivo unico dedotto dal difensore era la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, sostenendo che la "prova nuova" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. (documentazione originale della gara e consulenza grafologica) dimostrerebbe l'apocrifia della firma attribuita al condannato sull'offerta di partecipazione alla gara, e dunque sarebbe idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo aspecifico perché il ricorrente non ha confutato in modo puntuale le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della declaratoria di inammissibilità. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che la sentenza di condanna si fondava su un compendio probatorio robusto (intercettazioni telefoniche e ambientali che documentavano l'accordo illecito, legami del ricorrente tramite il padre con il clan di Antonio Iovine, e alterazioni delle offerte da parte di un funzionario infedele), per cui la sola prova documentale sull'autografia non era idonea a scalfire l'impianto probatorio complessivo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La "prova nuova" rilevante per la revisione è quella che, da sola o con le prove già acquisite, è idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha ritenuto che la documentazione sulla firma non fosse decisiva rispetto al complesso probatorio già acquisito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e un versamento equitativo alla cassa delle ammende.
artt. 81, comma 2; 110; 353 cod. pen.; art. 7 L. 203/1991
Norme penali cui si riferisce la sentenza di condanna (concorso nei reati, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, abuso d'ufficio o altro reato connesso alla turbativa d'asta, disposizioni sulla criminalità organizzata). La Corte ha richiamato tali fattispecie come contenuto della condanna originaria, sottolineando che la responsabilità non dipendeva solo dall'autografia dell'offerta.
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata in tema di condanna alla cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto assente la colpa grave nella proposizione del ricorso e ha comunque disposto un versamento equitativo alla cassa delle ammende conformemente ai principi indicati dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione in base alla "prova nuova" ex art. 630 c.p.p. è necessario che la prova sia idonea, da sola o con le altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza; prove limitate a singoli aspetti formali (es. dubbio sull'autografia) possono risultare insufficienti se la condanna poggia su un compendio probatorio consistente.
- Il ricorso per revisione deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le ragioni poste dalla decisione impugnata: la mancata trattazione delle motivazioni della corte di merito può comportare l'inammissibilità per aspecificità.
- Quando la sentenza di condanna è fondata su molteplici elementi probatori (intercettazioni, prove ambientali, legami con organizzazioni criminali, partecipazione materiale), anche prove documentali nuove possono essere prive di efficacia decisiva.
- Il giudice verifica preliminarmente non solo la novità ma anche la non persuasività e la coerenza della prova nuova rispetto al quadro probatorio già acquisito; occorre mostrare in modo concreto come la nuova prova scardini l'impianto probatorio.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e in via equitativa a somme a favore della cassa delle ammende, salvo che non ricorra colpa grave nella proposizione del ricorso.
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