Ordinanza n. 307/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 309 del 7 maggio 2015 resa dal Tribunale di Paola.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza civile e difficoltà operative del commissario ad acta incaricato del pagamento del credito
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza civile che aveva accertato il credito del ricorrente, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sulle modalità di reperimento e pagamento della somma, rappresentando che il commissario liquidatore aveva privilegiato il pagamento di un altro credito non assistito da causa legittima di prelazione, in quanto oggetto di un distinto giudizio di ottemperanza. Il ricorrente e il commissario ad acta avevano inoltre chiesto l'accesso ai piani di liquidazione, all'elenco dei creditori, all'elenco delle passività e agli atti essenziali della gestione liquidatoria, senza ottenere la documentazione. Il commissario ad acta ha quindi domandato istruzioni per acquisire autonomamente i documenti contabili oppure un ordine al commissario liquidatore di provvedere sull'istanza di accesso. Il TAR ha ritenuto necessario rivedere le precedenti istruzioni, che avevano fatto riferimento alle regole concorsuali e al rispetto delle cause di prelazione, alla luce dell'orientamento più recente secondo cui la liquidazione degli enti pubblici non costituisce, salvo diversa previsione legislativa, una procedura concorsuale assimilabile alla liquidazione coatta amministrativa.
La decisione
Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, precisando che la liquidazione delle Comunità Montane calabresi è disciplinata dalla normativa regionale istitutiva della liquidazione e non è una procedura concorsuale, poiché non risultano previste dalla legge limitazioni all'esercizio delle pretese creditorie né l'applicazione dei principi delle procedure concorsuali. Il commissario ad acta non deve pertanto attendere l'inserimento del credito nella massa passiva o il rispetto della parità di trattamento tra creditori, ma deve procedere alla piena esecuzione del titolo e al pagamento integrale del credito, ove possibile. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi deve anzitutto reperire la somma utilizzando qualsiasi capitolo della struttura unica di liquidazione che presenti capienza finanziaria; in mancanza, deve valutare l'esistenza di beni liquidabili e motivare la scelta tra liquidazione immediata, attesa delle vendite già in corso o soluzioni transattive aventi a oggetto tali beni. Soltanto l'accertata e motivata assenza di somme liquide, beni o altre poste attive può costituire limite materiale all'ottemperanza. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dispone di pieni poteri sostitutivi dell'amministrazione inadempiente, inclusi i poteri istruttori strettamente strumentali all'esecuzione, e può acquisire direttamente la documentazione contabile e liquidatoria necessaria, anche mediante ordine di rilascio. Non deve quindi attendere la collaborazione della struttura di liquidazione. Gli atti del commissario ad acta possono essere contestati mediante reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.; eventuali inerzie dell'amministrazione possono rilevare anche sotto il profilo della responsabilità erariale. Le spese non sono specificamente regolate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, c.p.a.
eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale
Gli atti del commissario ad acta, se non condivisi dall'amministrazione inadempiente, possono essere sottoposti a reclamo nel giudizio di ottemperanza.
art. 2740 c.c.
principio della garanzia patrimoniale
Una legge regionale non potrebbe verosimilmente derogare al principio statale della garanzia patrimoniale, introducendo limitazioni alle pretese creditorie non previste dalla disciplina legislativa applicabile.
art. 293, comma 1, d.lgs. n. 14/2019
salvo che sia previsto diversamente dalla legge
La liquidazione coatta amministrativa non si applica agli enti pubblici salvo diversa previsione legislativa.
art. 294, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
La liquidazione coatta amministrativa, che è una vera e propria procedura concorsuale, non si applica agli enti pubblici
La disposizione è richiamata per distinguere la liquidazione coatta amministrativa dalla liquidazione degli enti pubblici.
art. 27 T.U.E.L.
È richiamato quale fondamento della qualificazione delle Comunità Montane come enti pubblici.
L.R. Calabria n. 25 del 16 maggio 2013
Disciplina la liquidazione delle Comunità Montane calabresi e, secondo il TAR, non prevede limitazioni all'esercizio delle pretese dei creditori né una procedura concorsuale.
Massime di principio
- La liquidazione di un ente pubblico non costituisce una procedura concorsuale o fallimentare, né è soggetta ai principi della liquidazione coatta amministrativa, quando la legge che la dispone non preveda espressamente tale disciplina.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito nei confronti di un ente pubblico in liquidazione, il commissario ad acta deve perseguire il pagamento integrale del credito e non è tenuto a inserirlo in una massa passiva o ad applicare regole di parità concorsuale e di graduazione delle prelazioni, salvo una specifica previsione legislativa.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dispone di poteri di piena sostituzione dell'amministrazione inadempiente, comprensivi dei poteri contabili e istruttori strettamente necessari all'esecuzione del titolo, e non deve attendere la collaborazione dell'amministrazione.
- Per dare esecuzione a un titolo di pagamento, il commissario ad acta deve verificare la disponibilità di somme su qualsiasi capitolo pertinente; in mancanza di liquidità, deve valutare motivatamente la liquidazione di beni o altre poste attive e le eventuali soluzioni transattive funzionali al soddisfacimento del credito.
- L'assoluta e motivata mancanza di somme liquide, beni liquidabili e altre poste economiche attive costituisce un limite materiale all'ottemperanza di un credito pecuniario, ma non esonera il commissario ad acta dall'effettuare tutte le verifiche e attività sostitutive necessarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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