Cassazione Penale, Sentenza n. 18395/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa - per aver pagato un ciclomotore con un assegno privo di provvista emesso sul conto della convivente (fatto del 7/08/2015) - deducendo: violazione dell'art. 640 c.p. poiché mancava il "quid pluris" (artifici o raggiri) idoneo ad indurre in errore il venditore; vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe confuso la mera prospettazione di un progetto imprenditoriale (destinazione del veicolo all'arredo di un locale) con rassicurazioni sulla copertura dell'assegno; censura sulla qualificazione della recidiva reiterata (artt. 157 e 160 c.p.) ritenuta senza previa dichiarazione di recidiva semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame da parte di altra sezione della Corte d'appello di Firenze. La Cassazione ha precisato i criteri: per la truffa è necessario che gli artifizi e i raggiri precedano e siano funzionali all'induzione in errore e al profitto ingiusto; il semplice pagamento con assegno privo di provvista non costituisce automaticamente raggiro, salvo sussistenza di comportamenti maliziosi e di fatti idonei a creare un ragionevole affidamento sulla copertura. La Corte ha ritenuto che gli elementi valutati in appello (prospettazione del progetto imprenditoriale) non siano stati adeguatamente collegati alla rassicurazione circa la provvista e ha disposto ulteriore approfondimento, anche acquisendo le dichiarazioni della persona offesa, per decidere se integrare truffa o piuttosto insolvenza fraudolenta. Sul punto della recidiva reiterata la Cassazione ha invece confermato la correttezza del riconoscimento alla luce della giurisprudenza formatasi.
Norme richiamate
art. 640 cod.pen.
Per integrare il reato di truffa occorrono artifizi e raggiri precedenti e funzionali all'induzione in errore e al conseguimento dell'ingiusto profitto; il mero assegno senza provvista non basta se non accompagnato da comportamenti maliziosi e da circostanze idonee a determinare un ragionevole affidamento sulla copertura.
art. 157 cod.pen.
Norma richiamata nel contesto della recidiva (regolamento delle conseguenze sulla pena in caso di recidiva); la Cassazione ha analizzato la corretta applicazione della recidiva reiterata.
art. 160 cod.pen.
Norma richiamata con riguardo alla recidiva reiterata; la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento della recidiva reiterata anche senza una previa formale dichiarazione di recidiva semplice, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, sent. n. 32318/2023)
Richiamata per affermare che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedenti rilevanti; non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice.
Massime di principio
- L'emissione di un assegno privo di provvista, di per sé, non integra automaticamente il reato di truffa: è necessario dimostrare artifizi o raggiri e un comportamento malizioso idoneo a creare un ragionevole affidamento sulla copertura.
- Dichiarazioni o prospettazioni su progetti futuri (es. destinazione del bene ad arredo di un locale) non costituiscono automaticamente rassicurazioni sulla disponibilità di fondi; il giudice deve verificare se tali affermazioni hanno effettivamente influito sull'affidamento del danneggiato.
- Fatti concreti contrari alla simulazione (uso delle generalità, presenza di conviventi/figli, consegna dell'assegno sottoscritto dalla titolare del conto) possono essere valutati in favore dell'imputato e sminuire l'ipotesi di raggiro.
- Quando gli elementi probatori sono equivoci, il giudice deve acquisire e valutare compiutamente le dichiarazioni della persona offesa per distinguere tra truffa e insolvenza fraudolenta (simulazione vs dissimulazione dello stato di insolvenza).
- La recidiva reiterata può essere applicata in presenza di pregresse sentenze definitive rilevanti senza che sia stata precedentemente pronunciata una sentenza che dichiari la recidiva semplice.
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