Sentenza del 03/05/2019 n. 11632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero di maggiori dazi antidumping su lampade fluorescenti compatte importate. La società aveva beneficiato di un'aliquota ridotta, presentando certificati FORM A che indicavano come produttrice la società cinese S. Co. Ltd., unica impresa autorizzata a beneficiare di tale aliquota. Le indagini dell'OLAF, integrate da ulteriori verifiche doganali, avevano invece accertato che le lampade erano state prodotte da altre società cinesi e che il certificato riportava quindi un'indicazione falsa. La contribuente sosteneva che la falsità dovesse essere verificata necessariamente mediante la procedura di cooperazione amministrativa prevista dall'art. 94 del Reg. CEE n. 2454/1993 e invocava la propria buona fede. L'Agenzia contestava entrambe le conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la procedura formale di cooperazione non è sempre necessaria quando la falsità del certificato risulti già provata da una relazione OLAF dettagliata e da ulteriori elementi acquisiti dall'autorità doganale. Ha inoltre escluso il legittimo affidamento della contribuente, poiché l'importatore deve adottare le opportune cautele per verificare i presupposti dell'aliquota agevolata e tutelarsi dal rischio di recuperi successivi.
Norme richiamate
Reg. CE n. 1470/2001, art. 2, comma 1 e considerando 53
Le aliquote agevolate sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle specifiche società indicate; i prodotti fabbricati da altre società sono soggetti all'aliquota applicabile a tutte le altre società.
L'aliquota antidumping ridotta è un trattamento individuale e può essere applicata solo se è dimostrato che la merce è stata prodotta dalla specifica impresa autorizzata.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 26
L'autorità doganale può richiedere qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.
Il certificato presentato dall'importatore non impedisce all'autorità doganale di svolgere ulteriori verifiche quando emergano elementi concreti sulla sua inattendibilità.
Reg. CEE n. 2454/1993, art. 94
La procedura di cooperazione amministrativa si attiva in presenza di un ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti o dell'origine dei prodotti.
La procedura di verifica interstatuale non è obbligatoria in ogni caso: quando la falsità del certificato è già certa e adeguatamente dimostrata, l'autorità può fondare il recupero su altri elementi probatori.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lett. b)
Il legittimo affidamento dell'importatore può essere riconosciuto solo se l'errore o l'irregolarità non era ragionevolmente conoscibile e l'importatore ha agito con la necessaria diligenza.
Reg. CEE n. 1073/1999, art. 9, paragrafo 2
Le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova utilizzabili nei procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali, salvo che abbiano contenuto meramente generico o descrittivo.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 5, comma 1
La responsabilità e l'eventuale esimente della buona fede devono essere valutate considerando la condotta concreta e il grado di diligenza dell'operatore.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione doganale è riservata a uno specifico produttore, l'importatore deve dimostrare non solo l'origine geografica della merce, ma anche l'effettiva identità del produttore autorizzato.
- Una relazione OLAF dettagliata, corroborata da controlli e documenti ulteriori, può provare la falsità di un certificato senza che sia sempre necessario attivare la procedura formale di cooperazione con lo Stato esportatore.
- La presentazione di un certificato doganale non garantisce automaticamente il beneficio tariffario: le autorità possono disconoscerlo sulla base di prove attendibili acquisite anche successivamente all'importazione.
- L'importatore deve adottare misure preventive, come acquisire documentazione verificabile dal fornitore o dagli intermediari, per tutelarsi dal rischio di recupero dei dazi.
- L'assenza di un rapporto diretto con il produttore non esonera l'importatore dall'obbligo di diligenza, anche quando l'acquisto avvenga tramite intermediari.
- Il legittimo affidamento non è riconoscibile se l'importatore non riesce a superare prove concrete che dimostrano l'inesattezza del certificato e non dimostra di aver svolto controlli adeguati.
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