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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30056/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Fania in relazione a quattro episodi di cessione di cocaina. Il ricorso contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni telematiche eseguite mediante captatore informatico (RIT 1769/2022) per violazione degli artt. 267 e 271-bis c.p.p., sostenendo che il decreto autorizzativo non avesse specificato correttamente luoghi e tempi di attivazione del microfono (indicazione generica "anche nei luoghi di privata dimora" ritenuta insufficiente) e che mancasse una delimitazione temporale dell'attivazione del captatore.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile perché riproponeva le stesse doglianze già valutate dal Tribunale del riesame, il quale aveva compiutamente motivato la conformità del decreto autorizzativo all'art. 267 c.p.p. rilevando che le intercettazioni erano mirate all'abitazione di Lazzaro Viterbo, dove l'attività di spaccio si svolgeva prevalentemente anche in orario notturno, rendendo necessario un monitoraggio continuativo. Il Tribunale ha inoltre richiamato elementi di riscontro (riprese video, sequestri, arresti in flagranza) che corroboravano le intercettazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale del riesame: procedimento ex art. 309 per il riesame delle misure cautelari.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che il decreto autorizzativo, letto nella sua integralità, rispettasse le prescrizioni di motivazione e specificazione richieste dall'art. 267 relativamente alle intercettazioni, anche se non indicava orari fissi di attivazione del captatore, giustificato dalla continuità dell'attività illecita nell'abitazione.

  • art. 271-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai limiti sull'uso di captatori informatici; il Tribunale ha però ritenuto infondata la censura, avendo verificato la sufficiente specificazione del decreto autorizzativo rispetto al luogo (abitazione del Viterbo) e alla necessità investigativa.

  • RIT 1769/2022

    Numero di procedimento investigativo delle intercettazioni oggetto di contestazione; il giudice ha valutato gli atti di quel fascicolo e ritenuto che le captazioni fossero giustificate e adeguatamente autorizzate.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso; il giudice ha liquidato €3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione (formale, non sostanziale nella motivazione riportata).

  • Corte cost. n. 186/2000

    Citate in relazione al criterio di valutazione dell'eventuale assenza di colpa: il giudice ha ritenuto non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna alla somma.

Massime di principio

  • Le censure sull'utilizzabilità di captatori informatici devono dimostrare specificamente l'assenza di una autorizzazione conforme; una lettura globale e organica del decreto autorizzativo può superare censure basate su singoli passaggi presi isolatamente.
  • Se le indagini mostrano che l'attività illecita si svolge prevalentemente in una determinata abitazione e in orari non circoscrivibili (anche notturni), il giudice può ritenere giustificata una captazione senza limitazioni temporali rigidamente predeterminate.
  • La presenza di riscontri esterni (videoriprese, sequestri, arresti in flagranza) rafforza la validità delle intercettazioni e limita l'efficacia delle contestazioni formali ad esse rivolte.
  • Riproporre in sede successiva le stesse doglianze già esaminate e decise negativamente dal giudice comporta elevata probabilità di inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi non privi di colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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