Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4782 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità e la tempestività della cartella di pagamento notificata l'11 aprile 2006, per complessivi Euro 70.300,01, relativa agli anni d'imposta 2000 e 2001 e emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. Il contribuente ne aveva dedotto la nullità per la mancata preventiva comunicazione dell'avviso di irregolarità e per la tardiva notificazione della cartella. La CTR aveva ritenuto che, in base al previgente D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, il diritto dell'Amministrazione fosse già decaduto, rispettivamente il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che, dopo l'abrogazione dell'art. 17 e l'introduzione dei termini transitori del D.L. n. 106 del 2005, la cartella poteva essere notificata entro il 31 dicembre 2006, termine rispettato nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la conclusione della CTR secondo cui il credito fosse già perento. Ha affermato che la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005, relativa ai termini per la notificazione delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, si applica anche alle situazioni tributarie anteriori non ancora definite con giudicato, con efficacia retroattiva. Poiché la cartella era stata notificata l'11 aprile 2006, prima del termine del 31 dicembre 2006, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame anche delle spese. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la debenza dell'imposta, ma ha escluso la decadenza ritenuta dalla CTR.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e consente la liquidazione delle somme risultanti dovute sulla base dei dati dichiarati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17

    La CTR lo aveva applicato ritenendo maturata la decadenza dell'Amministrazione entro il secondo anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto tale impostazione superata dalla disciplina transitoria successiva.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter

    Ha introdotto termini certi per la notificazione delle cartelle relative alle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni, prevedendo, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione. La norma ha valore transitorio e si applica retroattivamente alle situazioni ancora pendenti.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 62 e 62, comma 1

    Regola il ricorso per cassazione nelle controversie tributarie e i motivi deducibili davanti alla Corte di cassazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Riguarda, rispettivamente, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza.

  • Cass. n. 25761/2014

    Precedente richiamato dalla Corte secondo cui la disciplina transitoria sui termini di notificazione delle cartelle si applica anche ai rapporti tributari anteriori non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Quando una nuova legge fiscale introduce termini transitori certi per la notificazione delle cartelle, tali termini possono applicarsi anche a rapporti sorti sotto la disciplina precedente, purché la situazione non sia stata definitivamente regolata da una sentenza passata in giudicato.
  • La tempestività della cartella deve essere valutata in base al termine decadenziale applicabile al momento della notificazione, considerando anche eventuali norme transitorie sopravvenute; nel caso esaminato, la notifica dell'11 aprile 2006 era tempestiva rispetto al termine del 31 dicembre 2006.
  • L'abrogazione di una norma sui termini non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione per i rapporti pregressi: occorre verificare la disciplina transitoria prevista dalla legge successiva.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza del tributo: stabilisce soltanto che la precedente sentenza deve essere riesaminata secondo i principi indicati dalla Corte.
  • La mancata comunicazione preventiva dell'irregolarità non determina necessariamente l'invalidità della cartella, soprattutto quando la pretesa deriva da un controllo automatizzato e il contribuente dispone comunque degli elementi necessari per contestarla; la questione deve essere valutata alla luce della specifica disciplina applicabile e dell'effettiva lesione del diritto di difesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.