Cassazione Penale, Sentenza n. 49631/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio, aveva confermato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (agevolazione dell'associazione mafiosa) sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Santo Mirarchi e Massimo Colosimo). I difensori denunciavano omissioni di motivazione e vizi nella valutazione della credibilità e dell'attendibilità delle dichiarazioni, l'assenza di riscontri esterni e la presenza di dichiarazioni di tipo de relato e contraddittorie tra loro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per vizi di motivazione. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice del merito non ha svolto il necessario esame sulla credibilità soggettiva dei collaboratori, sull'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni e sui riscontri estrinseci richiesti dalla giurisprudenza (Sezioni Unite). Mancavano inoltre precisazioni sui riscontri individualizzanti che avrebbero dovuto corroborare le dichiarazioni decisive. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata per nuovo giudizio conforme ai criteri indicati.
Norme richiamate
art. 416 bis.1 cod. pen.
L'aggravante per aver agevolato l'attività dell'associazione mafiosa richiede la prova che l'azione abbia avuto anche finalità di rafforzamento o vantaggio per la compagine mafiosa; tale intento può coesistere con un fine egoistico ma deve emergere da elementi probatori specifici e, se fondato su dichiarazioni di collaboratori, richiede verifica rigorosa di credibilità e riscontri
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come norma processuale relativa alla valutazione della prova e all'omessa o insufficiente considerazione di atti e dichiarazioni; nella vicenda la censura riguardava l'omessa valutazione di dichiarazioni rilevanti
Giurisprudenza Sez. U. n. 20804/2012 e Sez. U. n. 1653/1992
Principi metodologici vincolanti per la valutazione delle dichiarazioni di collaboratori: il giudice deve accertare 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto e 3) la riscontrabilità oggettiva attraverso elementi esterni e indipendenti; i riscontri possono anche consistere in chiamate in correità ma devono soddisfare condizioni di autonomia e convergenza
Massime di principio
- Quando il riconoscimento di un'aggravante per agevolazione mafiosa si fonda su dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve esplicitare la valutazione della credibilità soggettiva del collaboratore, dell'attendibilità intrinseca del racconto e dei riscontri esterni; la mera affermazione non motivata non è sufficiente
- Le dichiarazioni de relato o confuse richiedono particolari cautele: senza riscontri esterni individualizzanti non possono fungere da base decisiva per aggravanti che incidono sulla qualificazione soggettiva del reato
- La prova dell'intento di favorire un'associazione mafiosa può coesistere con finalità egoistiche ma deve essere dedotta da elementi probatori concreti (es. intervento organizzativo, proposta o partecipazione della compagine mafiosa, spartizione concordata del bottino) e non da mere supposizioni sul contesto territoriale
- Se più cosche risultano beneficiarie, va valutato se tale spartizione indica un vantaggio alla struttura associativa nel suo complesso (es. sistema confederato) oppure si tratta soltanto di un 'lasciapassare' privo di finalità agevolativa; la distinzione richiede motivazione specifica
- Il giudice di merito che non osserva i criteri giurisprudenziali sulle prove rese da collaboratori espone la decisione al rischio di annullamento per insufficienza motivazionale
- In casi complessi la ricostruzione deve indicare esplicitamente quali riscontri obiettivi corroborano le dichiarazioni decisive (indagini tecniche, riscontri documentali, convergenze tra dichiarazioni autonome), altrimenti la valutazione resta inidonea a sorreggere aggravanti
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