Cassazione Penale, Sentenza n. 4495/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scotti ha chiesto il computo, ai sensi dell'art.657 c.p.p., dei periodi di custodia cautelare da lui sofferti (1 anno, 11 mesi e 11 giorni complessivi) anteriori alla sua estradizione dal Brasile, sostenendo che la pena dell'ergastolo a suo carico era stata commutata in 30 anni in sede di estradizione e quindi tali periodi dovessero essere detratti dalla pena concretamente eseguibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le condizioni imposte nell'estradizione (commutazione dell'ergastolo in 30 anni) devono essere rispettate e applicate alla pena risultante dal cumulo dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna. Dopo il cumulo è stato correttamente determinato che la pena da scontare è di 30 anni con decorrenza dal 26 maggio 2015 (data dell'arresto in Brasile). I periodi di custodia cautelare anteriori a tale arresto non possono essere considerati 'presofferti' e quindi non sono stati detratti dalla pena espianda. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente per ottenere il computo della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che non possa essere applicata per i periodi di custodia anteriori all'arresto avvenuto in Brasile esclusi dalla decorrenza della pena commutata.
art. 675 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma rilevante per la materia esecutiva; la Corte ha ritenuto non sussista errore di applicazione tale da ritenere fondato il ricorso.
art. 720 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per l'autorità giudiziaria italiana di rispettare le condizioni accettate nella procedura di estradizione; la Corte ha applicato tale principio facendo valere la condizione della commutazione della pena imposta dal Brasile.
art. 72 cod. pen.
Regola la disciplina dell'ergastolo e l'assorbimento/sostituzione delle pene temporanee; la Corte ha richiamato la natura particolare della pena perpetua per spiegare perché i periodi di custodia riferiti ad altri titoli non siano computabili alla pena commutata se anteriori alla decorrenza stabilita.
art. 73 cod. pen.
Disciplina il cumulo materiale delle pene temporanee; la Corte ha distinto il sistema del cumulo per pene temporanee da quello che riguarda l'ergastolo.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo delle pene temporanee; richiamato per sottolineare che il regime delle pene temporanee non è applicabile direttamente all'ergastolo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma processuale che disciplina il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto (invocata nel ricorso); la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese di giudizio a carico del ricorrente, che la Corte ha disposto.
Massime di principio
- Le condizioni imposte da uno Stato concedente nell'estradizione devono essere rispettate dall'autorità giudiziaria italiana e si applicano alla determinazione della pena complessiva risultante dal cumulo dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna.
- Quando l'estradizione comporta la commutazione dell'ergastolo in una pena temporanea, quella pena temporanea sostituisce le pene precedenti ai fini dell'esecuzione; la misura massima da scontare non può eccedere quanto concordato nell'estradizione.
- I periodi di custodia cautelare anteriori alla data di arresto o all'inizio dell'esecuzione stabilita in relazione all'estradizione non sono automaticamente computabili come periodo 'presofferto' della pena commutata, salvo diversa previsione nelle condizioni di consegna o diversa valutazione della continuità dell'esecuzione.
- Il regime speciale dell'ergastolo (natura perpetua) può produrre effetti distinti rispetto alla sola determinazione dell'entità della pena espianda; pertanto, questioni come la decorrenza della pena e l'accesso a istituti premiali vanno valutate con riguardo alla disciplina propria dell'ergastolo e alla data di inizio della detenzione rilevante.
- In casi analoghi è opportuno verificare con attenzione le date rilevanti (data di consegna/arresto nello Stato che concede l'estradizione, periodi di detenzione precedenti) e le esatte condizioni imposte nella procedura di estradizione; eventuali contestazioni circa il computo devono essere sollevate mostrando la continuità esecutiva o una previsione esplicita nelle condizioni di estradizione.
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