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Ordinanza

Ordinanza n. 369/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo nr. 94/2023 relativo al giudizio iscritto al NRG 2247/2022, emesso dal Tribunale di Crotone,

Giustizia amministrativa202400112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 94/2023, oggetto del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone. Il Commissario ad acta, investito dell’esecuzione, ha chiesto chiarimenti circa la propria legittimazione a sospendere o differire temporaneamente le operazioni di liquidazione, poiché l’amministrazione debitrice e la banca creditrice stavano valutando una soluzione transattiva. La parte creditrice ha espressamente richiesto il differimento degli atti esecutivi per consentire il perfezionamento dell’accordo stragiudiziale.

La decisione

Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti, ritenendo che la finalità del giudizio di ottemperanza — il soddisfacimento effettivo del credito riconosciuto giudizialmente — non impedisca il ricorso a moduli negoziali di composizione della controversia. Il Commissario ad acta è quindi legittimato a differire le operazioni di liquidazione quando ciò sia richiesto dalla parte creditrice, nel cui esclusivo interesse è stato nominato, per agevolare la definizione bonaria. Il differimento non è però illimitato: il Commissario deve monitorare l’andamento delle trattative e riprendere senza ulteriore indugio l’esecuzione integrale del giudicato se la transazione non si perfeziona entro un termine congruo. Le spese non sono disciplinate nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la finalità di assicurare l’effettivo soddisfacimento del diritto riconosciuto dal giudicato non esclude che le parti possano perseguire una definizione negoziale della controversia, purché essa sia idonea a contemperare l’interesse del creditore con quello dell’amministrazione debitrice.
  • Il Commissario ad acta può differire temporaneamente le operazioni esecutive, su specifica richiesta della parte creditrice nel cui interesse è stato nominato, quando il differimento sia funzionale alla verifica e al perfezionamento di un accordo transattivo.
  • Il differimento dell’esecuzione da parte del Commissario ad acta deve essere limitato a un termine congruo e accompagnato dal monitoraggio delle trattative; in caso di mancato perfezionamento dell’accordo, il Commissario deve riprendere senza indugio l’integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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