Cassazione Civile, Ordinanza n. 23561/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo datore di pegno)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda tardiva di insinuazione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per un credito chirografario di circa 6,88 milioni di euro. La società ricorrente deduceva di aver garantito un finanziamento bancario acceso dalla propria fiduciante per l'acquisto di azioni, mediante pegno su titoli; la banca aveva revocato l'affidamento e realizzato il pegno, accreditando il ricavato sul conto della debitrice principale. La ricorrente sosteneva di avere quindi diritto di rivalsa ex art. 2871 c.c. o di surroga ex art. 1203 n. 3 c.c. e che il termine decennale di prescrizione dovesse decorrere non dalla data della vendita dei titoli, ma dal momento in cui aveva avuto conoscenza dell'effettiva escussione e dell'ammontare ricavato. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. per asserita decadenza della procedura dall'eccezione di prescrizione, perché proposta in modo generico e senza indicare subito il dies a quo; 2) violazione dell'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per aver la corte territoriale fondato la decisione su un documento prodotto solo nella seconda memoria istruttoria; 3) violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 2871 e 1203 c.c., assumendo che la prescrizione dell'azione di rivalsa del terzo datore di pegno non potesse iniziare prima della conoscenza dell'avvenuto pagamento/soddisfazione del creditore; 4) vizio motivazionale per omessa considerazione del contenuto della lettera del 15 febbraio 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, per il terzo datore di pegno, la prescrizione dell'azione di rivalsa decorre solo dal momento in cui egli acquisisca compiuta conoscenza, tramite comunicazione del creditore o di altri, dell'avvenuta escussione del pegno e dell'ammontare del ricavato che ha soddisfatto il creditore, poiché solo da quel momento il diritto può essere concretamente esercitato. Ha inoltre precisato che la mera comunicazione di revoca dell'affidamento non basta a far decorrere il termine, se non rende noto l'effettivo realizzo della garanzia. Restano assorbite le censure sul vizio di motivazione. Il rinvio è stato disposto per nuovo esame della prescrizione alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
richiamato come base processuale per la domanda tardiva di insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.
art. 2871 c.c.
riconosce il diritto di rivalsa del terzo che abbia garantito con pegno il debito altrui e abbia subito l'escussione della garanzia.
art. 1203 n. 3 c.c.
la surrogazione legale opera a favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del terzo datore di pegno, ciò avviene quando conosce l'effettiva escussione e il ricavato della garanzia.
art. 166 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta se vengono allegati i fatti costitutivi, non essendo necessaria l'esatta indicazione del dies a quo.
art. 167 c.p.c.
come sopra, la decadenza non consegue alla mancata specificazione giuridica del termine di prescrizione, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare.
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
la doglianza è inammissibile perché il fatto non risultava dedotto e discusso in appello; in ogni caso avrebbe richiesto una censura di omessa pronuncia.
art. 2941 n. 8 c.c.
non applicabile al caso perché la sospensione per dolo presuppone un comportamento doloso dell'altra parte, non desumibile dalla sola mancata informativa.
art. 1310 c.c.
non applicabile alla fattispecie perché riguarda i coobbligati in via solidale e non il terzo datore di pegno.
art. 2797 c.c.
disciplina la vendita del bene in pegno con intimazione e opposizione, ma è derogabile dalle parti; in ogni caso evidenzia che la soddisfazione del creditore deriva dalla vendita del bene.
art. 615 c.p.c.
richiamato per dire che l'opposizione alla vendita può investire anche eccezioni di merito relative al rapporto garantito.
art. 2055 c.c.
richiamato in via comparativa per ribadire che, nelle obbligazioni solidali, il regresso decorre dal pagamento, a differenza del pegno.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione dell'azione di rivalsa del terzo datore di pegno non decorre dalla semplice revoca dell'affidamento o dall'astratta possibilità dell'escussione, ma dal momento in cui il terzo acquisisce conoscenza effettiva dell'avvenuta realizzazione della garanzia e dell'entità del ricavato.
- Nelle garanzie reali, il terzo datore non è un coobbligato solidale: egli non paga il debito altrui con un proprio adempimento, ma subisce la soddisfazione del creditore sul bene dato in pegno; perciò le regole sul regresso delle obbligazioni solidali non sono automaticamente estensibili.
- Ai fini dell'eccezione di prescrizione, è sufficiente allegare il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, senza che la parte debba indicare in modo tecnicamente esatto il dies a quo o la disciplina giuridica corretta del termine.
- Una censura che investa un fatto non dedotto in appello o non esaminato dal giudice di merito è inammissibile se non viene prospettato il corretto vizio processuale, come l'omessa pronuncia.
- La prescrizione ex art. 2935 c.c. inizia quando il diritto è concretamente esercitabile, e ciò richiede, nelle fattispecie in cui l'informazione sul fatto costitutivo è nella disponibilità altrui, che il titolare ne riceva notizia idonea a consentire l'azione.
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