Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Paola in diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la grave lacuna motivazionale mediante una nuova valutazione del compendio probatorio e delle ragioni difensive.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione di primo grado del Giudice di pace aveva ritenuto l'imputata responsabile del delitto di percosse e l'aveva condannata alla sola pena pecuniaria di 300 euro di multa. L'imputata aveva proposto un atto formalmente denominato appello, ma il Tribunale aveva rilevato l'inappellabilità della sentenza per essere stata applicata la sola pena pecuniaria e aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, valorizzando la volontà di impugnare. Nel gravame si contestava la valutazione delle prove e si deducevano la mancanza di una corretta e completa valutazione del compendio probatorio, nonché la motivazione incompleta, apparente e apodittica. La Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione e ha ritenuto fondata la censura di vizio di motivazione, osservando che il giudice di pace aveva fondato la responsabilità esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, riportata in modo acritico, senza confrontarla con le dichiarazioni dell'imputata, con la certificazione medica prodotta e con le altre testimonianze, né svolgere una reale verifica di credibilità e attendibilità del narrato. La motivazione risultava inoltre sganciata dall'imputazione, poiché il fatto era descritto in modo difforme rispetto al capo d'accusa, e non dava conto dell'assenza di riscontri oggettivi coerenti con i fatti narrati.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
"allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto"
Il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente; opera il principio di conservazione del mezzo di impugnazione.
art. 192, comma 3, c.p.p.
"le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. pen."
La Corte ribadisce che tali regole non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono anche da sole fondare l'affermazione di responsabilità, ma richiedono comunque una verifica preventiva di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca del racconto.
art. 37, comma 1, d.lgs. n. 374 del 2000
È richiamato dal Tribunale per affermare l'inappellabilità della sentenza che abbia inflitto la sola pena pecuniaria; ciò giustifica la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Quando un atto di impugnazione è proposto con un mezzo diverso da quello previsto dalla legge, il giudice deve salvaguardarne gli effetti, qualificandolo in base al contenuto sostanziale e verificando solo la volontà di sottoporre il provvedimento a sindacato giurisdizionale e la sua oggettiva impugnabilità.
- In sede di legittimità è denunciabile il vizio di motivazione quando la sentenza si limiti alla mera riproduzione acritica della deposizione della persona offesa, senza un effettivo confronto con le altre emergenze probatorie e senza dar conto delle ragioni del dissenso rispetto alle deduzioni difensive.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, in astratto, fondare da sole una pronuncia di responsabilità, ma il giudice deve compiere una verifica rigorosa della credibilità del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto, motivando in modo puntuale su tali profili.
- La motivazione è apparente quando non sviluppa una reale valutazione critica delle prove, non considera elementi decisivi contrari e non spiega le ragioni della decisione rispetto all'imputazione e alle deduzioni della difesa.
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