Cassazione Penale, Sentenza n. 2120/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo che la sua condotta, per il modesto livello culturale e per le difficoltà economiche dell'impresa che gli impedirono di avvalersi di un contabile, fosse riconducibile al massimo a trascuratezza colposa. Sostiene quindi che avrebbe dovuto ritenersi configurabile la bancarotta documentale semplice e non la fraudolenta, mancando l'intenzione di trarre profitto o di danneggiare i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta dal difensore attiene a vizi di motivazione (insufficiente ricostruzione dei fatti, valutazione del livello culturale e della consapevolezza del ruolo) e non a questione di diritto soggetta a sindacato in sede di legittimità ai sensi del motivo dedotto. Sulla sostanza la Corte ha osservato che l'occultamento/omessa consegna delle scritture contabili, nonostante fossero state tenute sino al 31/12/2012, è compatibile con il dolo specifico finalizzato a precludere la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari e quindi con la bancarotta fraudolenta documentale. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte rileva che il motivo proposto in cassazione, pur formulato come vizio di diritto, in realtà sostanzia un vizio di motivazione non sindacabile con il mezzo dedotto; pertanto il ricorso è inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Richiamata per i limiti formali della esposizione del motivo in cassazione (riproduzione del testo del motivo nei limiti necessari per la decisione).
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte indica che la censura concerne in realtà vizi di motivazione (lett. e) e non vizio di legge; tali censure non possono costituire fondamento del ricorso così come proposto.
art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare
art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare
La norma disciplina la bancarotta documentale (occultamento o omessa tenuta di libri e scritture) e la Corte interpreta che l'occultamento/omessa consegna delle scritture, specie se avvenuto in prossimità della crisi e con la conseguenza di impedire la ricostruzione patrimoniale, integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale.
Massime di principio
- La Corte può ritenere sussistente il dolo specifico di bancarotta fraudolenta documentale anche quando l'imprenditore invoca ignoranza o scarsa capacità: l'occasione e la modalità (es. distruzione/ocultamento in prossimità della crisi) sono elementi che possono far ritenere l'intento di precludere la ricostruzione patrimoniale.
- In cassazione vanno proposte censure di diritto effettive; le critiche che attengono alla valutazione dei fatti o alla motivazione dei giudici di merito sono in genere inammissibili se mascherate da vizio di legge.
- L'omessa consegna o la sottrazione fisica di libri e scritture contabili costituisce fattispecie autonoma all'interno della bancarotta documentale e può essere valutata in termini di volontà di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Chi ricorre in Cassazione deve selezionare le doglianze come questioni di diritto e non come semplici richieste di nuova valutazione dei fatti o della credibilità; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie.
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