Ordinanza n. 57/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6, co. 1 lett. c), l. n. 401 del 1989 e ss.mm.ii. (cd. D.A.Spo fuori contesto), per la durata di 3 anni a decorrere dalla data di notifica, prot. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Bologna in data 06 novembre 2025, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASpo fuori contesto della durata di tre anni, limitatamente agli effetti impeditivi o ostativi alla percorrenza di alcune vie cittadine
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASpo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Bologna che gli ha vietato per tre anni l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 401 del 1989, qualificato come DASpo fuori contesto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che la controversia necessita di approfondimento in sede di merito. In sede cautelare il giudice ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora, valutando l'esigenza di preservare, per quanto possibile, la res adhuc integra e di bilanciare gli interessi coinvolti, con specifico riferimento alla possibilità per il ricorrente di percorrere via Stalingrado, via Ferrarese e via Aposazza.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del DASpo esclusivamente nella parte in cui impedisce o rende difficoltoso al ricorrente percorrere via Stalingrado, via Ferrarese e via Aposazza. Non ha definito il merito della controversia, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento del fumus boni iuris in sede di decisione definitiva. Ha fissato l'udienza pubblica del 16 settembre 2026 e ha integralmente compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera c), l. n. 401/1989
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
La disposizione costituisce la base normativa del DASpo impugnato; l'ordinanza non definisce nel merito la portata applicativa della norma, ma sospende cautelarmente il provvedimento nei soli limiti indicati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio; il TAR ha accolto l'istanza limitatamente agli effetti del provvedimento incidenti sulla percorrenza delle tre vie indicate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere un provvedimento solo in parte, limitando la misura agli effetti specifici suscettibili di arrecare il pregiudizio cautelare dedotto.
- Quando il fumus boni iuris richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare, il giudice può riservare la valutazione definitiva al merito e adottare una misura provvisoria mirata, volta a preservare la res adhuc integra.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione parziale di un provvedimento può essere calibrata sulle concrete modalità di esercizio del divieto, anziché estendersi integralmente all'atto amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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