Sentenza n. 816/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Della Determina Prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, notificata il -OMISSIS-, con la quale veniva respinta l’istanza di trasferimento, proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, in data -OMISSIS-; - Di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento che precede, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 3\10\2025: - Della Determina Prot. n. -OMISSIS-, adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto, Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, notificata il -OMISSIS-, con la quale, in ritenuta esecuzione dell’Ordinanza n. 157/2025 di questo Ecc.mo T.A.R., veniva respinta l’istanza di trasferimento, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, in data -OMISSIS-; - Di tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento che precede, oltre che di tutti gli altri provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e successivo provvedimento di conferma adottato a seguito del remand cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo proposta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis, violazione dell’art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010, errore e travisamento, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, violazione della trasparenza, contraddittorietà, illogicità, sproporzione e sviamento. Deduceva inoltre la violazione della circolare dell’8 febbraio 2024 e dei principi costituzionali e sovranazionali di tutela della famiglia e dell’interesse superiore dei minori. Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, l’amministrazione rinnovava la valutazione e confermava il diniego, motivandolo con l’impossibilità di sostituire il ricorrente, unico militare con la specializzazione di armaiolo disponibile presso la sede di Torino, specializzazione conseguita mediante appositi corsi e soggetta a un periodo minimo di impiego decennale. Secondo l’amministrazione, il trasferimento avrebbe compromesso continuità operativa, sicurezza ed efficienza del servizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato superato dal nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare e all’esito di una rinnovata valutazione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 anche al personale delle Forze armate, ma ha precisato che, per i militari, la valutazione deve tenere conto del particolare stato rivestito ai sensi dell’art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010. L’amministrazione può quindi negare l’assegnazione temporanea sulla base di esigenze organizzative e di servizio adeguatamente motivate, anche non coincidenti con l’insostituibilità assoluta delle mansioni, purché non si limiti a richiamare una mera scopertura di organico. Nel caso concreto, la motivazione relativa alla specifica professionalità di armaiolo, alla mancanza di personale sostitutivo, ai compiti connessi alla sicurezza delle armi e alle esercitazioni a fuoco e al pregiudizio non colmabile in tempi brevi è stata ritenuta idonea, ragionevole e autosufficiente. Non era necessario motivare separatamente anche sulle sedi di destinazione, poiché le esigenze della sede di appartenenza erano state ritenute assorbenti. È stata esclusa la violazione della circolare, poiché il provvedimento risultava conforme ai principi giurisprudenziali da essa richiamati, nonché la violazione della disciplina costituzionale e sovranazionale sulla tutela della famiglia e dei minori, già concretamente bilanciata dall’art. 42-bis. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche ... può essere assegnato, a richiesta ... ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa ... subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
La disposizione si applica anche al personale delle Forze armate. L’assegnazione presuppone la disponibilità del posto nei casi di assegnazione presso un’amministrazione diversa, mentre tale requisito non rileva quando si chiede una diversa sede della stessa amministrazione. Il diniego richiede una motivazione riferita a esigenze organizzative e di servizio concretamente apprezzate e adeguatamente ponderate.
art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010
Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità.
La normativa in materia di maternità e paternità si applica ai militari tenendo conto della specificità dell’ordinamento militare e del particolare stato rivestito.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis ... si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente ... Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.
La disposizione è riferita esclusivamente alle Forze di polizia e non al personale militare non appartenente a tali corpi; tuttavia, per i militari, esigenze organizzative e di servizio analoghe possono assumere rilievo attraverso l’applicazione dell’art. 1493 d.lgs. 66/2010.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire di verificare il bilanciamento degli interessi effettuato dall’amministrazione. Non è però necessario che il provvedimento esamini separatamente sia le esigenze della sede di appartenenza sia quelle delle sedi di destinazione quando uno dei due profili risulti, in concreto, determinante e assorbente.
art. 30 Cost.
Il principio di tutela della famiglia costituisce uno degli interessi protetti dall’istituto dell’assegnazione temporanea, ma deve essere bilanciato con le esigenze organizzative e operative dell’amministrazione.
art. 31 Cost.
La tutela dell’infanzia e della maternità rileva nel bilanciamento sotteso all’art. 42-bis, senza trasformare il beneficio in un diritto incondizionato all’assegnazione.
art. 24, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’interesse superiore del minore deve essere considerato nell’applicazione dell’istituto, secondo il bilanciamento legislativamente delineato dall’art. 42-bis.
art. 3 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
L’interesse superiore del minore è rilevante nel procedimento di assegnazione temporanea, ma non impedisce il diniego quando siano adeguatamente motivate esigenze operative prevalenti e non derogabili.
art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010
La specificità dello status militare consente di considerare, nella valutazione dell’istanza, esigenze organizzative connesse alla funzione istituzionale, alla continuità e alla sicurezza del servizio.
Massime di principio
- L’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 si applica anche al personale delle Forze armate, ma la sua applicazione deve essere coordinata con la specificità dello status militare prevista dall’art. 1493, comma 1, d.lgs. 66/2010.
- Nel caso di assegnazione temporanea presso una diversa sede della medesima amministrazione, il requisito della disponibilità di un posto vacante non opera necessariamente, poiché il posto in organico è già quello ricoperto dal dipendente; occorre invece valutare la possibilità organizzativa di modificare la sede di servizio.
- Il diniego dell’assegnazione temporanea a un militare può fondarsi su esigenze organizzative e di servizio concretamente motivate, anche non coincidenti con la mera scopertura di organico o con l’assoluta insostituibilità delle mansioni, purché siano specificamente riferite alla professionalità posseduta, alla continuità e alla sicurezza del servizio.
- L’obbligo di motivazione del diniego ex art. 42-bis è soddisfatto mediante una valutazione complessiva e ragionevole degli interessi coinvolti; l’amministrazione non deve necessariamente esaminare sia la sede di appartenenza sia tutte le sedi di destinazione quando uno dei due profili risulti, in concreto, determinante e assorbente.
- La tutela della famiglia e dell’interesse superiore del minore costituisce la ratio dell’art. 42-bis, ma non attribuisce un diritto incondizionato all’assegnazione: tali interessi devono essere bilanciati con le esigenze organizzative e operative dell’amministrazione, specialmente quando siano in gioco continuità e sicurezza del servizio.
- Quando il provvedimento originariamente impugnato è sostituito da una nuova determinazione adottata all’esito della rinnovazione del potere amministrativo, il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la controversia prosegue sui motivi aggiunti contro il nuovo atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →