Sentenza n. 4886/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidenti l'interesse pubblico e quello del richiedente, in ragione della pendenza, al momento dell'adozione del decreto, di un procedimento penale per omicidio stradale ai sensi dell'art. 589-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che una mera pendenza penale, non sfociata in una condanna, relativa a un reato colposo e non automaticamente ostativo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 91/1992, non fosse sufficiente a giustificare il diniego. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione della complessiva condotta, dell'integrazione economica e sociale e della lunga residenza in Italia. Nel corso del giudizio ha prodotto una successiva sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha preliminarmente chiarito che l'art. 6 della legge n. 91/1992 è inconferente, poiché riguarda l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5, mentre la domanda era diretta alla concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f). Tale disposizione attribuisce all'amministrazione un'ampia discrezionalità, non riconoscendo un diritto automatico alla cittadinanza al ricorrere del requisito decennale di residenza. La valutazione deve riguardare l'integrazione del richiedente, le condizioni lavorative, economiche e familiari, l'irreprensibilità della condotta e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato e sorretto da adeguata istruttoria. La pendenza del procedimento penale poteva essere valutata negativamente sul piano amministrativo, anche in assenza di una condanna e indipendentemente dall'esito del processo penale, poiché la valutazione amministrativa è distinta da quella penale e mira anche a formulare una prognosi sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente. La successiva assoluzione, intervenuta dopo l'adozione del diniego, non incide sulla legittimità originaria dell'atto, che deve essere valutata sulla base delle circostanze esistenti e conosciute al momento della sua adozione. Il giudice ha inoltre valorizzato la gravità della contestazione relativa all'omicidio stradale, la sua collocazione nel periodo di osservazione decennale e l'esigenza di tutela della vita, dell'incolumità personale e dell'ordine pubblico. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato al controllo estrinseco su istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e assenza di travisamento, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa. La mera residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale ordinario sono stati considerati presupposti per la domanda, ma non elementi sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La disposizione prevede una concessione discrezionale della cittadinanza allo straniero legalmente residente da almeno dieci anni; il requisito temporale costituisce un presupposto per la domanda, non un diritto automatico alla concessione.
art. 6 l. 91/1992
La norma è ritenuta inconferente nel caso concreto perché disciplina la diversa fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5.
art. 589-bis c.p.
La contestazione per omicidio stradale è stata valutata dall'amministrazione quale elemento indiziario di inaffidabilità e di mancata compiuta integrazione, pur in assenza di una condanna penale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, una vicenda penalmente rilevante può essere valutata negativamente dall'amministrazione anche quando il procedimento penale sia pendente, non sia intervenuta una condanna o il reato non rientri tra le fattispecie automaticamente ostative, purché la valutazione sia adeguatamente istruita e motivata in chiave prognostica sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
- La valutazione amministrativa della condotta del richiedente cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: le medesime circostanze fattuali possono assumere rilievo amministrativo secondo un diverso criterio probatorio e per una diversa finalità, diretta anche alla prevenzione di situazioni di pericolosità sociale e alla tutela dei valori fondamentali della comunità nazionale.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente e conosciuta dall'amministrazione al momento dell'adozione dell'atto; una successiva assoluzione penale non rende di per sé illegittimo il diniego originariamente adottato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e non sostitutivo: esso riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa salvo evidente travisamento o illogicità.
- La lunga residenza e l'inserimento economico-sociale ordinario del richiedente costituiscono elementi normalmente connessi al soggiorno legale e non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'interesse pubblico alla concessione della cittadinanza, che richiede una valutazione complessiva dell'affidabilità e della piena adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
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