Cassazione Penale, Ordinanza n. 30959/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva ribaltato un'assoluzione di primo grado con riferimento a due reati ascritti. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: (1) censura della decisione di riforma della sentenza assolutoria, ritenuta però dalla Cassazione del tutto aspecifica perché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale; (2) doglianza sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenuta generica e non correlata alle ragioni poste a base del diniego; (3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenuta anch'essa generica e comunque preclusa, quanto a uno dei reati, dalla legge, e quanto all'altro dalla ritenuta abitualità ostativa in ragione dei precedenti specificamente richiamati nel casellario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità perché aspecifici o generici: il primo non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello, il secondo non censurava puntualmente il diniego delle attenuanti generiche, il terzo non individuava elementi concreti per sostenere la particolare tenuità del fatto ed era comunque precluso ex lege per il reato di cui all'art. 337 c.p. e ostato dall'abitualità con riguardo alla violazione dell'art. 75 d.lgs. 159/2011. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate e il relativo diniego deve essere specificamente censurato in cassazione; un motivo generico è inammissibile.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede allegazioni concrete sulla situazione di fatto; nel caso esaminato era comunque preclusa per un reato e ostata dall'abitualità per l'altro.
art. 337 c.p.
Per questo reato la causa di non punibilità ex art. 131-bis è indicata come preclusa ex lege.
art. 75 d.lgs. 159/2011
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa anche per l'abitualità ostativa, valorizzando precedenti specifici e analoghi risultanti dal casellario.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sul pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure astratte o non calibrate sulle ragioni decisorie integra aspecificità e determina l'inammissibilità.
- Il motivo di ricorso che contesti il diniego delle attenuanti generiche deve indicare in modo specifico quali elementi di fatto o di diritto siano stati trascurati o mal valutati; la critica generica al mancato riconoscimento è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere invocata in modo apodittico: occorre allegare elementi fattuali immediatamente idonei a giustificarne l'applicazione e verificare l'assenza di cause legali ostative o di abitualità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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