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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9378/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per due truffe contestate all'imputato in qualità di legale della società Boccato Danilo e Figli s.n.c.: il ricorrente deduceva, in sintesi, la prescrizione di uno dei reati (fatto del 3 agosto 2016), l'illegittimità dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di definizione con rito abbreviato condizionato (20/07/2021), l'illegittima modifica del capo di imputazione (ordinanza 20/04/2021) in assenza di querela sui nuovi fatti, la revoca dell'ammissione del teste della difesa (ordinanza 23/11/2021) con conseguente violazione del diritto di difesa, e infine la mancata valutazione delle prove documentali e del controesame della persona offesa, che a suo dire dimostravano che le somme ricevute erano compensi professionali e non versamenti per una transazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto infondato il motivo perché al termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi si sono aggiunti 64 giorni per la cosiddetta "prescrizione covid" e 42 giorni per legittimo impedimento del difensore, posticipando il termine al 15 maggio 2024, successivo alla sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sul rito abbreviato constatando nel verbale dell'udienza del 20/07/2021 la rinuncia del difensore alla richiesta. I motivi sulla modifica dell'imputazione e sulla revoca del teste sono stati valutati come generici e non verificabili (mancanza della querela e mancata precisazione dell'interesse probatorio). Le censure di merito sono state qualificate come questioni di fatto e quindi non riassumibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che, se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, ciò impedisce che la Corte dichiari le cause di non punibilità (tra cui la prescrizione) sopravvenute nel frattempo; cioè la declaratoria di inammissibilità preclude lo spirito di cognizione necessario per pronunciare su cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Con la dichiarazione di inammissibilità il giudice di legittimità può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare la parte privata alle spese del procedimento; la Corte ha applicato l'art. 616 per imporre il pagamento delle spese e la sanzione di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • Cass. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 (Rv. 256463)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente la dichiarazione di cause di non punibilità intervenute nel corso del procedimento di legittimità.

  • Cass. Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013

    Richiamata per il principio che il giudice di legittimità può esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata quando la questione attiene a un fatto processuale documentabile.

  • Cass. Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289

    Richiamata per il principio consolidato che la Corte di Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione di merito dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito, e che il ricorso non può costituire un mezzo per una rivalutazione probatoria.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati o meramente generici; occorre quindi motivazione precisa e documentazione che consenta alla Corte di verificare l'errore di diritto denunciato.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto dei periodi di sospensione correlati a eventi straordinari (es. "prescrizione covid") e dei legittimi impedimenti processuali; chi impugna per prescrizione deve documentare termini e interruzioni.
  • Per contestare la legittimità di una modifica dell'imputazione è necessario indicare chiaramente l'originario capo di imputazione e produrre la querela/atti originari per consentire la verifica dell'escursione del fatto contestato rispetto al perimetro della imputazione iniziale.
  • Le richieste di ammissione di prova o di teste devono risultare in modo chiaro nel verbale di udienza: una rinuncia verbalmente resa preclude censure successive sulla mancata ammissione. Se si contesta la revoca di un teste, va specificato l'interesse probatorio concreto che la testimonianza avrebbe apportato.
  • In Cassazione non è consentita la riconsiderazione del compendio probatorio dei giudici di merito; le doglianze di merito devono tradursi in questioni di diritto o in errori di motivazione chiaramente individuabili.

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