Ordinanza n. 2654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 220 del 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere
Esito
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Calabria e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi specifici dell’appello né le ragioni sostanziali della controversia definita in primo grado. In sede cautelare, le amministrazioni hanno prospettato che le proprie esigenze potessero essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza pubblica per la discussione del merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza dell’appello o sulla controversia sostanziale. Il Collegio ha ritenuto che, considerata la natura del giudizio e operato il bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze cautelari delle amministrazioni potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito. Ha quindi disposto che il fascicolo fosse sottoposto al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data di discussione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla tutela cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente, nella fase cautelare, di fissare con priorità l’udienza di merito quale misura idonea a tutelare le esigenze cautelari, anche in luogo della sospensione dell’efficacia della sentenza o del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sulla fondatezza della domanda principale.
- La decisione cautelare fondata sulla sollecita fissazione dell’udienza di merito richiede una valutazione della natura del giudizio e un bilanciamento degli interessi contrapposti, ma non comporta di per sé l’accertamento della fondatezza dell’appello.
Come è indicizzato
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