Cassazione Penale, Sentenza n. 22940/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., lamentando il pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradanti in Svizzera (isolamento, sovraffollamento, dimensioni celle, mancanza di indipendenza del personale sanitario, limitazioni nei rapporti familiari), con richiamo a fonti quali il Centro svizzero di competenza per i diritti umani, ONG e Amnesty International; 2) violazione dell'art. 709 cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della sospensione dell'estradizione a causa della pendenza in Italia di altro procedimento a carico dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione; 3) vizi cumulativi di motivazione circa le questioni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività: la sentenza impugnata fu pronunciata il 30/01/2024 e la motivazione depositata il 14/02/2024; il termine per proporre ricorso (quindici giorni, ex artt. 544 e 585 c.p.p.) decorreva dal 14/02 e scadeva il 29/02/2024 (anno bisestile), mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 18/03/2024. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ritenendo la mancanza di assenza di colpa e la manifesta infondatezza degli argomenti.
Norme richiamate
art. 698 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti all'estero in sede di estradizione; la censura sul suo presunto venir violato è stata sollevata ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività
art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Invocato come ulteriore norma a tutela contro l'estradizione in presenza di rischi per i diritti fondamentali; la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni procedurali
art. 709 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione dell'estradizione in presenza di un procedimento pendente in Italia; la Corte non ha esaminato il merito della pretesa sospensione per inammissibilità del ricorso
art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
Fissato il termine ordinario di quindici giorni per il deposito della motivazione quando la motivazione non è contestuale alla pronuncia; la Corte ha accertato il rispetto di tale termine da parte del giudice a quo
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione nei casi di motivazione non contestuale; la Corte ha applicato questa disposizione per calcolare il termine decadenziale e dichiarare l'intempestività
art. 616 cod. proc. pen.
Predispone la conseguenza automatica della condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per irrogare sanzioni pecuniarie al ricorrente
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata sui criteri per escludere l'assenza di colpa del proponente in caso di inammissibilità per intempestività; la Corte l'ha invocata per motivare la condanna pecuniaria
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: quando la motivazione non è contestuale, il termine di impugnazione decorre dalla data di deposito della motivazione e non dalla data della pronuncia del dispositivo
- L'intempestività dell'impugnazione determina l'inammissibilità senza esame del merito delle questioni sostanziali (es. rischio di trattamenti inumani o sospensione per procedimenti pendenti)
- In caso di inammissibilità per tardività il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Le doglianze riguardanti condizioni detentive all'estero o la pendenza di procedimenti alternativi devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente documentate; la mera indicazione di rapporti di ONG senza provare la rilevanza fattuale può non essere sufficiente se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali
- In anni bisestili fare attenzione al calcolo del termine fino al 29 febbraio; errori nel calcolo dei termini processuali sono frequenti e possono risultare fatali per la difesa
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