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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22940/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., lamentando il pericolo di trattamenti penitenziari inumani o degradanti in Svizzera (isolamento, sovraffollamento, dimensioni celle, mancanza di indipendenza del personale sanitario, limitazioni nei rapporti familiari), con richiamo a fonti quali il Centro svizzero di competenza per i diritti umani, ONG e Amnesty International; 2) violazione dell'art. 709 cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della sospensione dell'estradizione a causa della pendenza in Italia di altro procedimento a carico dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto della domanda di estradizione; 3) vizi cumulativi di motivazione circa le questioni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intempestività: la sentenza impugnata fu pronunciata il 30/01/2024 e la motivazione depositata il 14/02/2024; il termine per proporre ricorso (quindici giorni, ex artt. 544 e 585 c.p.p.) decorreva dal 14/02 e scadeva il 29/02/2024 (anno bisestile), mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 18/03/2024. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ritenendo la mancanza di assenza di colpa e la manifesta infondatezza degli argomenti.

Norme richiamate

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare il rischio di trattamenti inumani o degradanti all'estero in sede di estradizione; la censura sul suo presunto venir violato è stata sollevata ma non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività

  • art. 705, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato come ulteriore norma a tutela contro l'estradizione in presenza di rischi per i diritti fondamentali; la questione non è stata esaminata nel merito per ragioni procedurali

  • art. 709 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione dell'estradizione in presenza di un procedimento pendente in Italia; la Corte non ha esaminato il merito della pretesa sospensione per inammissibilità del ricorso

  • art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

    Fissato il termine ordinario di quindici giorni per il deposito della motivazione quando la motivazione non è contestuale alla pronuncia; la Corte ha accertato il rispetto di tale termine da parte del giudice a quo

  • art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione nei casi di motivazione non contestuale; la Corte ha applicato questa disposizione per calcolare il termine decadenziale e dichiarare l'intempestività

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Predispone la conseguenza automatica della condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per irrogare sanzioni pecuniarie al ricorrente

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata sui criteri per escludere l'assenza di colpa del proponente in caso di inammissibilità per intempestività; la Corte l'ha invocata per motivare la condanna pecuniaria

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso in Cassazione sono perentori: quando la motivazione non è contestuale, il termine di impugnazione decorre dalla data di deposito della motivazione e non dalla data della pronuncia del dispositivo
  • L'intempestività dell'impugnazione determina l'inammissibilità senza esame del merito delle questioni sostanziali (es. rischio di trattamenti inumani o sospensione per procedimenti pendenti)
  • In caso di inammissibilità per tardività il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
  • Le doglianze riguardanti condizioni detentive all'estero o la pendenza di procedimenti alternativi devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente documentate; la mera indicazione di rapporti di ONG senza provare la rilevanza fattuale può non essere sufficiente se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali
  • In anni bisestili fare attenzione al calcolo del termine fino al 29 febbraio; errori nel calcolo dei termini processuali sono frequenti e possono risultare fatali per la difesa

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