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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12746/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si contestava a Palmisano l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di corruzione (artt. 318-321 c.p.) connessi all'accettazione della promessa e alla ricezione di denaro e utilità da rappresentanti di ditte fornitrici di dispositivi coronarici (stent, cateteri, palloni) in cambio dell'impiego privilegiato e dell'ordine diretto di tali materiali, nonché truffa ai danni dello Stato per timbrature fittizie e reati connessi alla normativa sugli impieghi pubblici (art. 55‑quinquies d.lgs. 165/2001). L'accusa si fondava su intercettazioni, acquisizioni documentali e riscontri investigativi che avrebbero dimostrato un rapporto sistematico con i fornitori, l'uso preferenziale di determinati prodotti e la documentazione resa ai fornitori (foto dei registri di sala). La difesa ha prodotto una consulenza tecnica collegiale sui referti di 354 interventi tesa a dimostrare la correttezza delle indicazioni e la congruità dei presidi utilizzati, contestando lo spreco e sostenendo che i dati intraoperatori smentivano l'accusa di iperconsumo.

La decisione

Il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso soltanto sul profilo delle esigenze cautelari: ha confermato che la gravità indiziaria era adeguatamente motivata (intercettazioni, rendicontazioni ai fornitori, ritrovamenti di denaro, anomalie nelle procedure di fornitura), ma ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla scelta della misura detentiva per carenza e incongruità della motivazione circa l'inidoneità delle misure interdittive (sospensione dall'esercizio della professione). In particolare ha censurato la motivazione come congetturale e centrata più sul comportamento dei correi che su quello del ricorrente, non avendo il Tribunale valutato adeguatamente l'incidenza della sospensione dal servizio già disposta. Ne è conseguito l'annullamento parziale e il rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sulle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • artt. 318-321 cod. pen.

    Riferite ai delitti di corruzione: il giudice ha interpretato tali norme in relazione alla promessa e ricezione di utilità in cambio dell'uso privilegiato e dell'ordine diretto di dispositivi medici, come atti contrari ai doveri d'ufficio dell'indagato

  • art. 61 n. 9 e 11, art. 81 e art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    Norme relative ad aggravanti e alla truffa: contestata la truffa ai danni dello Stato per timbrature fittizie e per il costo subito dall'ASL per dispositivi aperti e non impiantati

  • art. 81 cod. pen. e art. 55‑quinquies d.lgs. n.165/2001

    Usate per qualificare le condotte nell'ambito della normativa sui pubblici impieghi e sugli illeciti connessi alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen. e art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali sulla nullità per mancata valutazione degli "elementi a favore": la Corte precisa che rientrano nella nozione solo elementi oggettivi e concludenti; le posizioni difensive interpretative o consulenze che offrono letture alternative degli indizi non sempre obbligano alla declaratoria di nullità se smentite da altri elementi probatori (es. intercettazioni)

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Citata in relazione ai presunti obblighi motivazionali e alle conseguenze di eventuali vizi; la Corte ha valutato la completezza e congruità della motivazione sulle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere sostenuta da intercettazioni e riscontri documentali che mostrano accordi e rendicontazioni con i fornitori: in presenza di conversazioni ammissive e di prove di consegne/benefici, le consulenze tecniche difensive non cancellano automaticamente gli indizi
  • Non tutti gli elementi prodotti dalla difesa costituiscono "elementi a favore" idonei a determinare la nullità dell'ordinanza: sono rilevanti solo elementi oggettivi, convergenti e non meramente interpretativi
  • Il giudice delle misure deve motivare specificamente la scelta della misura cautelare, valutando anche le misure alternative/interdittive (es. sospensione dall'esercizio della professione) e l'effetto di provvedimenti amministrativi già adottati (sospensione dal servizio) sulla concretezza del pericolo di reiterazione
  • È illegittimo fondare l'inidoneità di una misura interdittiva su mere ipotesi circa la capacità del sospeso di influenzare terzi, senza prove concrete del potere di persuasione o di rapporti corruttivi oltre la sfera personale
  • Se la motivazione sulla pericolosità tende a valorizzare il comportamento dei correi più che quello dell'indagato, il provvedimento cautelare può essere annullato per carenza motivazionale
  • Quando l'accusa è incentrata su un accordo corruttivo, conta meno il numero assoluto di dispositivi usati e più l'impegno a favorire specifici fornitori: la distinzione tra iperconsumo e uso mirato a privilegiare determinati prodotti è cruciale nella qualificazione del fatto
  • In casi similari, la difesa dovrebbe cercare elementi oggettivi e concludenti (es. registrazioni intraoperatorie, documentazione di indicazioni cliniche dettagliate, atti amministrativi) che incidano direttamente sulla valutazione del pericolo e sulla proporzionalità della misura cautelare

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