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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19577/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., un atto di cessione di immobili compiuto da una debitrice fideiussoria in favore di due acquirenti. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accogliendo la domanda della banca e ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, inclusa la partecipazione fraudolenta dei terzi acquirenti. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la prova della partecipatio fraudis fosse stata illegittimamente desunta dalla sola relazione di parentela tra le parti, elemento ritenuto insufficiente a dimostrare la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore; con il secondo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi controversi, lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato l'intero quadro probatorio acquisito nel giudizio. La controricorrente ha resistito, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito che la partecipatio fraudis del terzo nell'azione revocatoria ordinaria, in caso di atto oneroso successivo al sorgere del credito, può essere provata anche per presunzioni semplici, incluso il vincolo parentale quando esso renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria. Quanto al secondo motivo, ha ricordato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla valutazione complessiva delle prove. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore può essere pronunciata quando risultino integrati i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può ridursi a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito sotto la veste della violazione dell'onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    La partecipatio fraudis del terzo può essere desunta da presunzioni semplici, purché gli indizi abbiano idonea capacità rappresentativa; il vincolo parentale può rilevare in tal senso.

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 3 riguarda la violazione di legge solo se è censurata la fattispecie astratta o la sussunzione giuridica; il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso e gli elementi necessari a individuarlo e a dimostrarne la decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare e indicare puntualmente gli atti rilevanti a sostegno della censura di omesso esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore da parte del terzo acquirente può essere provata anche mediante presunzioni semplici, e il vincolo parentale tra disponente e terzo può costituire un indizio significativo se rende altamente improbabile l'ignoranza della situazione debitoria.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti in un motivo formalmente qualificato come violazione di legge.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando sia stato trascurato un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato; non basta contestare il mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o il diverso peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando si contesti l'idoneità logica degli indizi utilizzati per la presunzione, non quando si prospetti semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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