Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23554/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava in gran parte la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per plurimi reati (associazione di stampo mafioso ex art.416-bis cp, estorsione aggravata, illecita concorrenza aggravata, furto aggravato, associazione per stupefacenti ex art.74 d.P.R. 309/90, reati ex art.73 d.P.R. 309/90, ecc.). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: omissione di esame della memoria difensiva depositata in udienza (che conteneva motivi nuovi e richieste, tra cui la riqualificazione della partecipazione all'associazione mafiosa in concorso esterno); vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla qualificazione della sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art.416-bis); necessità di valutare l'esistenza di una associazione per il traffico di stupefacenti distinta dall'associazione mafiosa; violazione del principio del ne bis in idem in relazione ai capi 15 e 16; mancata adeguata motivazione circa l'aggravante di cui all'art.416-bis l. cod. pen. rispetto a specifiche condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente): l'ordinanza del riesame non ha adeguatamente considerato e motivato rispetto alla memoria difensiva depositata in udienza del 25/10/2022, la quale conteneva deduzioni nuove e potenzialmente decisive (tra cui la richiesta di riqualificazione in concorso esterno e censure sulla qualificazione mafiosa). Richiamando principi consolidati sul corretto ambito del riesame e sui limiti del controllo di legittimità, la Corte ha rilevato che l'omesso esame di memorie contenenti temi nuovi e decisivi comporta vizio della motivazione e/o nullità. Ha altresì richiamato che, per l'accertamento dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è sufficiente l'esistenza di più reati-fine in concorso a prescindere da rapporti organizzativi nel gruppo. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito piena libertà valutativa ma con obbligo di affrontare le deduzioni difensive omesse. La decisione non ha disposto la revoca automatica della misura cautelare; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.309 cod. proc. pen. (riesame)

    Il giudice del riesame può esaminare anche motivi nuovi proposti in udienza; l'ordinanza del riesame può richiamare per relationem il provvedimento genetico purché non vi siano deduzioni difensive nuove e potenzialmente decisive che rendano inadeguata tale relazione

  • art.416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso)

    La qualificazione di partecipazione ad associazione mafiosa richiede motivazione specifica e prova della pertinenza alla struttura associativa; non può essere desunta meccanicamente da singoli reati-fine senza prova dei rapporti organizzati e del ruolo svolto

  • art.73 d.P.R. 309/90 (illecita detenzione/cessione stupefacenti)

    I reati di detenzione e cessione possono concorrere a delineare un quadro indiziario; tuttavia, la loro molteplicità non equivale automaticamente a prova di appartenenza associativa salvo emergano rapporti organizzati e ruoli

  • art.275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione relativa)

    art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento operato dal giudice di merito in tema di esigenze cautelari e presunzione relativa in materia di pericolo di fuga o di reiterazione

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivazione del ricorso per cassazione)

    art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano le censure di violazione di legge e vizio di motivazione utilizzate nel ricorso per cassazione

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali nella riproduzione dei motivi in cassazione, citati in relazione alla riproduzione dei motivi di ricorso per cassazione

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. (comunicazione all'istituto penitenziario)

    art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la cassazione determina la modifica o l'annullamento dell'ordinanza cautelare

Massime di principio

  • Se in sede di riesame la difesa deposita una memoria con deduzioni nuove e potenzialmente decisive, il tribunale del riesame è tenuto a valutare e motivare specificamente tali deduzioni: il semplice riferimento generico non è sufficiente.
  • L'omesso esame di memorie difensive contenenti questioni nuove e decisive può determinare la nullità del provvedimento di riesame o comunque un vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
  • La Corte può richiamare per relationem il provvedimento del GIP, ma questa tecnica è legittima solo se le deduzioni difensive non introducono elementi tali da disarticolare il ragionamento probatorio originario.
  • Per provare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o di tipo mafioso non è sufficiente la mera ripetizione di reati-fine: è necessario dimostrare rapporti organizzativi stabili, ruoli e interazioni funzionali all'interno del gruppo.
  • La qualificazione del ruolo dell'indagato (organizzatore, elemento di vertice, o concorrente esterno) richiede motivazione puntuale e collegamento tra comportamenti accertati e struttura associativa.
  • Il contrasto tra accuse identiche sotto profili diversi (es. estorsione aggravata vs. altra fattispecie) impone valutazione attenta del ne bis in idem e della corrispondenza fattuale delle imputazioni.
  • L'annullamento dell'ordinanza in Cassazione con rinvio non determina automaticamente la revoca della misura cautelare: eventuali provvedimenti di liberazione spettano al giudice di merito in sede di nuovo esame, salvo diversa disposizione.
  • In caso di esito favorevole in Cassazione, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, per garantire gli eventuali effetti amministrativi sulla detenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.