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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05378/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, nella forma del travisamento della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero fondato la decisione su un accertamento mediante etilometro privo di prescritta e aggiornata omologazione e di corretta taratura. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente riproduce censure già esaminate e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. È stato richiamato il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest fa prova dello stato di ebbrezza e spetta alla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dell'apparecchiatura, dell'omologazione o dei controlli prescritti. Nel caso concreto, la difesa non aveva argomentato tali profili e dagli atti risultava che l'etilometro fosse regolarmente revisionato fino al 29.02.2020.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    comma 2 lett. c) e comma 2 sexies

    Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, con le conseguenti sanzioni accessorie richiamate nella decisione, tra cui sospensione della patente e confisca del veicolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici vizi dell'apparecchio, dell'omologazione o dei controlli prescritti dalla legge.
  • La contestazione sulla validità dell'etilometro non può risolversi in una deduzione generica: occorre una critica specifica alla motivazione del giudice di merito e un'allegazione puntuale dei vizi della strumentazione o della procedura.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata, è manifestamente infondato e può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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