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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-100/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021. — XY contro Hauptzollamt B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia – Riduzione facoltativa – Modalità di rimborso delle imposte riscosse in violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate sulla base di una facoltà concessa agli Stati membri in tale direttiva – Pagamento degli interessi – Principio della parità di trattamento. — Causa C-100/20

Giurisprudenza europea62020CJ0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che, nel sistema armonizzato della direttiva 2003/96/CE, il rimborso di un’imposta sull’elettricità indebitamente riscossa deve essere accompagnato dagli interessi, anche quando l’errore dipende dall’applicazione sbagliata di una disciplina nazionale adottata nell’esercizio di una facoltà opzionale prevista dal diritto dell’Unione. La soluzione si fonda sulla giurisprudenza sul diritto al rimborso con interessi delle somme riscosse in violazione del diritto UE e sul principio di parità di trattamento. La Corte ha quindi risposto in senso favorevole al contribuente.

Rimborso di imposta sull’elettricità indebitamente riscossa in applicazione di una facoltà opzionale della direttiva 2003/96/CE: spettanza degli interessi di mora

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione imponga il pagamento di interessi sul rimborso di un’imposta sull’elettricità indebitamente riscossa quando l’errore deriva dall’errata applicazione di una disposizione nazionale adottata per dare attuazione a una facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE.

Principio di diritto

Quando un’imposta sull’elettricità è stata indebitamente riscossa per l’errata applicazione di una norma nazionale adottata nell’esercizio di una facoltà concessa dalla direttiva 2003/96/CE, il diritto dell’Unione richiede non solo il rimborso dell’imposta, ma anche il pagamento degli interessi sull’importo rimborsato. Ciò vale perché le aliquote ordinarie e ridotte previste nel medesimo regime armonizzato devono essere trattate in modo equivalente quanto alle conseguenze della riscossione indebita e della perdita di disponibilità della somma.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 92/12/CEE

Rimborso di imposta sull’elettricità indebitamente riscossa in applicazione di una facoltà opzionale della direttiva 2003/96/CE: spettanza degli interessi di mora

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di tassazione dell’elettricità e, in particolare, il diritto agli interessi sul rimborso di un’imposta indebitamente pagata da un’impresa manifatturiera. La controversia nasce dall’errata applicazione della normativa tedesca di recepimento di una facoltà prevista dalla direttiva 2003/96/CE.

Fatti e procedimento principale

XY, impresa manifatturiera, nel 2010 ha prelevato energia elettrica dalla rete per ricaricare accumulatori. Nella dichiarazione relativa all’imposta sull’elettricità ha chiesto l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dall’articolo 9, paragrafo 3, dello StromStG, ma l’amministrazione doganale ha inizialmente applicato l’aliquota ordinaria.

In un secondo momento, a seguito di un diverso esito giurisdizionale relativo a un anno precedente, l’ufficio doganale ha rettificato l’accertamento e rimborsato nel 2013 l’imposta indebitamente pagata. XY ha quindi chiesto il pagamento degli interessi di mora sul rimborso, domanda respinta sia dall’amministrazione sia dal Finanzgericht. Il Bundesfinanzhof ha ritenuto che l’attività rientrasse nell’ambito della direttiva 2003/96/CE e ha chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione imponga gli interessi sul credito da rimborso.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se debbano essere corrisposti interessi su un rimborso di imposta sull’elettricità indebitamente riscosso quando:

  • l’imposta è stata accertata in misura eccessiva per un errore nell’applicazione di una disposizione nazionale;
  • tale disposizione nazionale era stata adottata nell’esercizio di una facoltà concessa agli Stati membri dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro armonizzato della direttiva 2003/96/CE, in particolare:

  • i considerando 3, 4 e 5, che evidenziano l’obiettivo di fissare livelli minimi di tassazione per i prodotti energetici e l’elettricità;
  • l’articolo 1, che impone agli Stati membri di tassare i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva;
  • l’articolo 5, che consente aliquote differenziate in determinati casi;
  • l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), che consente sgravi fiscali per le imprese a forte consumo di energia;
  • l’articolo 21, paragrafo 5, relativo al momento di imposizione dell’elettricità ai fini della disciplina sulle accise.

Viene inoltre richiamata la direttiva 92/12/CEE, quale atto menzionato dall’articolo 21, paragrafo 5.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto al rimborso delle imposte riscosse in violazione del diritto dell’Unione è la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dall’ordinamento dell’Unione. La giurisprudenza citata afferma che il rimborso deve comprendere non solo l’imposta indebitamente riscossa, ma anche gli importi trattenuti in rapporto diretto con essa e le perdite derivanti dalla indisponibilità delle somme, il che implica in linea di principio il pagamento degli interessi.

La Corte osserva poi che la direttiva 2003/96/CE istituisce un regime armonizzato di tassazione dell’energia e conferisce agli Stati membri varie facoltà, tra cui quella di introdurre sgravi o aliquote ridotte. L’esercizio di tali facoltà deve comunque avvenire nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, in particolare del principio di parità di trattamento.

Sul punto decisivo, la Corte afferma che un operatore assoggettato a un’aliquota ridotta applicata in base a una norma nazionale che attua una facoltà prevista dalla direttiva si trova, quanto all’indebita riscossione e al relativo rimborso, in una situazione analoga a quella di un operatore soggetto all’aliquota ordinaria. Di conseguenza, non vi è ragione per trattare diversamente le due situazioni quanto agli interessi da riconoscere in caso di rimborso.

La comparazione va infatti fatta tenendo conto della perdita di disponibilità del denaro subita dal contribuente a causa dell’esigibilità anticipata o indebita dell’imposta, a prescindere dal fatto che l’imposta sia stata calcolata sull’aliquota ordinaria o ridotta, poiché entrambe rientrano nello stesso sistema armonizzato.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che il diritto dell’Unione esige il pagamento degli interessi in caso di rimborso dell’importo dell’imposta sull’elettricità indebitamente riscosso, quando l’errore deriva dall’errata applicazione di una disposizione nazionale adottata sulla base di una facoltà concessa dalla direttiva 2003/96/CE.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che il rimborso di un’accisa o imposta energetica riscossa indebitamente non può essere limitato alla sola restituzione del capitale: deve coprire anche il pregiudizio finanziario derivante dalla mancata disponibilità delle somme. Per le amministrazioni nazionali, ciò vale anche quando l’errore concerne regimi opzionali introdotti in attuazione del diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiefiscalità dell’energiaaccise sull’elettricitàrimborso di imposte indebitamente riscosseinteressi di moraprincipio di parità di trattamento

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